LEGGE 29 gennaio 1975, n. 14
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi dell'Esercito è così stabilito: aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . . . . . . . . n. 4.550 marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.500 marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.500 sergenti maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9.450 L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità. Fino a quando la consistenza globale del ruolo unico delle armi e dei servizi non raggiungerà i nove decimi dell'organico, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la dotazione organica del ruolo speciale per mansioni di ufficio può essere elevata a 2.700 unità. Ai fini della nomina in servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, si considerano disponibili le vacanze esistenti globalmente nell'organico dei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario nel ruolo unico delle armi e dei servizi.
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