LEGGE 3 febbraio 1975, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, già in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che a norma dell'articolo 19 di detto decreto è stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuerà l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1975 LEONE MORO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.