LEGGE 3 febbraio 1975, n. 17
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente: "L'orario normale di lavoro settimanale è quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1975 LEONE MORO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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