LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purchè non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.
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