LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18

Type Legge
Publication 1975-02-03
Ultimo aggiornamento 1975-03-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purchè non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

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