LEGGE 23 gennaio 1975, n. 29
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, nonchè i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici. Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario. La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 gennaio 1975 LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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