LEGGE 31 gennaio 1975, n. 34
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, può riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto. La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria può riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.
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