DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. 38
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Riconosciuta l'opportunita' di disciplinare alcune modalita' del servizio delle stampe in abbonamento postale;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le stampe periodiche, per essere ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e delle telecomunicazioni, oltre ai requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, devono rispondere alle condizioni e modalita' indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
Le stampe periodiche di peso non superiore ai 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, devono essere spedite incluse in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso indicate: formato minimo cm 9 x 14; formato massimo cm 12 x 23,5; formati consigliati cm 11,4 x 16,2 e cm 11 x 22.
Art. 3
Le stampe periodiche di peso superiore ai 100 grammi ed i giornali quotidiani, i settimi numeri ed i settimanali di cui all'art. 2, di qualsiasi peso, debbono essere spediti inclusi in buste aperte oppure sotto fasce mobili od in involucri di plastica termosaldati purche' interamente trasparenti.
Art. 4
Le stampe periodiche devono essere spedite di prima mano e presentate agli uffici postali di partenza indicati dall'amministrazione in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite, gia' divise nei modi e nei termini stabiliti dalla amministrazione stessa. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti.
Art. 5
Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di cui all'art. 2, le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore a 100 grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite ai mittenti, salvo che i medesimi ne abbiano preventivamente richiesto la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa.
Art. 6
Per mantenere la tariffa assegnata in base alla periodicita' di pubblicazione, ciascun numero delle stampe periodiche non deve superare piu' di dieci volte il quantitativo delle copie del numero precedente gia' spedito; il quantitativo eccedente viene assoggettato alla tariffa delle stampe non periodiche.
Art. 7
Presso l'amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni e' istituita una commissione tecnica con il compito di esprimere pareri circa la qualificazione delle stampe periodiche ai fini del trattamento tariffario. La commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, dura in carica due anni. La commissione si riunisce almeno una volta al mese. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni decide i ricorsi avverso i provvedimenti dei direttori provinciali p.t. in materia di trattamento tariffario delle stampe periodiche, sentita, ove lo ritenga opportuno e qualora sussistano fondati dubbi circa la qualificazione delle stampe, la commissione di cui al primo comma.
Art. 8
La commissione di cui al precedente articolo e' composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la presiede, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero del tesoro, da tre funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante della Federazione editori giornali, da un rappresentante dell'Unione stampa periodica italiana e da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.
Art. 9
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' fissata la data entro la quale deve essere data attuazione alle norme contenute nel precedente art. 3.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 167
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