LEGGE 1 marzo 1975, n. 46
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La specificazione "Recioto" e la qualifica "Amarone" sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d.o.c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave. Pertanto, l'uso della specificazione "Recioto" e della qualifica "Amarone", da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, è vietato per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra. È fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d.o.c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970. I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1975 LEONE MORO - MARCORA - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.