LEGGE 1 marzo 1975, n. 47
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedervi.
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