LEGGE 8 marzo 1975, n. 49
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale, previste nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto: a) dal 1 gennaio 1977 per gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 6 del predetto decreto con esclusione di quelli indicati dagli articoli 27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; b) dal 1 luglio 1977 per gli atti di cui alla lettera b) del detto articolo 6, per gli atti di cui all'ultimo comma dello stesso articolo nonchè per le dichiarazioni e allegati di cui agli articoli 27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; c) dal 1 gennaio 1978 per gli atti di cui alle lettere a) ed h) del medesimo articolo.
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