LEGGE 20 marzo 1975, n. 56
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1975 LEONE MORO - REALE - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE
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