LEGGE 22 marzo 1975, n. 57
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare. Tale programma verrà comunicato al Parlamento dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per la difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare nonchè l'elenco degli enti, delle società od imprese con le quali sono stati stipulati i contratti o gli atti di concessione di cui al successivo articolo.
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