DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 60

Type DPR
Publication 1975-03-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 689, nonche' della legge 13 giugno 1952, n. 693, al fine di coordinare la disposizione dell'art. 13, lettera b), della legge stessa con la nuova disciplina di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 15 - nel terzo comma alla lettera d) sono soppresse le parole "in quanto conviventi con il contribuente". Art. 72 - nel primo comma: al n. 10) sono soppresse le parole: "se trattasi di imprese di trasporto"; il n. 12) e' sostituito dal seguente: "tutti gli altri costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa ovvero il tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di tali altri costi". Dopo l'art. 88 e' aggiunto il seguente: Art. 88-bis - Riferimenti legislativi ad imposte abolite. - Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita' all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato. Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente. Se il riferimento e' fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente. Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare e' determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo. Se il riferimento e' fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/l ai redditi netti d'impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria C/ 2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della societa' o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato. Se il riferimento e' fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare, se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1 e 4 della tabella allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 5 - nel secondo comma sono aggiunte le parole "e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali". Art. 22 - e' aggiunto il seguente comma: "I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile".

Art. 3

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