La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio
1967.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1975 LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE