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LEGGE 11 marzo 1975, n. 67

Current text a fecha 1975-04-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio

1967.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1975 LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE