LEGGE 17 marzo 1975, n. 69

Type Legge
Publication 1975-03-17
Ultimo aggiornamento 1975-04-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'amministrazione o a terzi. Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 marzo 1975 LEONE MORO - FORLANI - GUI - VISENTINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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