LEGGE 17 marzo 1975, n. 69
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'amministrazione o a terzi. Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 marzo 1975 LEONE MORO - FORLANI - GUI - VISENTINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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