LEGGE 24 febbraio 1975, n. 86
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel campo della sicurezza sociale in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo VII dell'accordo firmato a Washington, D.C., il 26 settembre 1951, integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno convenuto di concludere a tal fine un accordo ed hanno percio' nominato, come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: Dionigi Coppo, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e il Presidente degli Stati Uniti d'America: Caspar W. WEINBERGER, Ministro della sanita', educazione, e previdenza sociale, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente accordo: a. Il termine "territorio" designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, gli Stati, il Distretto; di Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e la Samoa americana; b. Il termine "cittadino" designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un "cittadino italiano"; e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, un "cittadino degli Stati Uniti", come definito nella sezione 101 della legge del 1952 sull'immigrazione e la nazionalita', e successive modificazioni; c. Il termine "legislazione", a meno che non sia diversamente specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale, di cui all'art. 2 del presente accordo; d. Il termine "autorita' competente" designa l'autorita' responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente: Per la Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Minister of Labor and Social Welfare); Per gli Stati Uniti d'America: il Ministro della sanita', educazione e previdenza sociale (Secretary of: Health, Education and Welfare); e. Il termine "istituzione" designa, per ciascun Stato contraente, l'istituzione, l'organismo o l'autorita' cui e' affidata la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente accordo; f. Il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di pagamento di contributi o periodi di guadagno basati sulla retribuzione per lavoro dipendente o sul reddito per lavoro indipendente come definiti 001 riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione, in base alla quale sono stati compiuti, nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; g. Il termine "lavoratore" designa la persona che puo' far valere periodi di assicurazione; h. Il termine "familiare" designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore in vita, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti; i. Il termine "superstite" designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti; j. I termini "prestazioni" e "pensioni" designano tutte le prestazioni economiche pagabili in base alle legislazioni di cui all'articolo 2 del presente accordo; k. Il termine "importo della prestazione" ("basic benefit amount") designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo della prestazione dovuta; per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America il "primary insurance amount" come specificato nella tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del titolo II o nella tabella che si ritiene contenuta in tale sezione della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta; l. Il termine "beneficiario" designa tutti i lavoratori, i familiari o i superstiti che abbiano titolo a prestazioni o a pensioni.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e precisamente: a. per quanto riguarda la Repubblica, italiana, alla legislazione sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nonche' alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale; b. per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti; tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di assicurazione in conformita' al presente accordo non avra' luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali legislazioni. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente accordo si applichera' alle legislazioni concernenti altri regimi (i previdenza per gli stessi eventi, che saranno indicate dall'autorita' competente italiana. 3. Il presente accordo si applichera' anche a future legislazioni che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate nel presente articolo.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni, e ai loro familiari o superstiti. 2. Il presente accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualita' di agente diplomatico e consolare di carriera, o di agente di cancelleria, ne', salvo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 2, ai periodi di servizio coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government agencies or instrumentalities).
Accordo - art. 4
Articolo 4 Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, sia che risiedano sul territorio di uno Stato contraente sia che risiedano sul territorio di uno Stato terzo.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in base alle disposizioni della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di tale Stato saranno totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno Stato contraente, incluse le prestazioni derivanti dal presente accordo, le riceveranno integralmente e senza limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio dell'altro Stato. Tali prestazioni saranno corrisposte da ogni Stato alle persone cui si applicano le disposizioni del presente accordo, che risiedono in uno Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui tali prestazioni sarebbero corrisposte se tali persone fossero state soggette unicamente alla legislazione dello Stato debitore.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attivita' sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato. 2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione. 3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sara' coperto dalla legislazione italiana. 4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni: a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui e' cittadino ed e' esente dalla legislazione dello Stato di cui non e' cittadino; b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, optera' per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato; c. la persona, che non e' cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro e' soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati e' soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato. 5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione. 6. Le autorita' competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.
Accordo - art. 8
Articolo 8 1. Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione in base alla legislazione di ambedue gli Stati contraenti, l'istituzione di ciascuno Stato prendera' in considerazione, ai fini dell'articolo 8 paragrafo 2 e dell'articolo 9 paragrafo 2, il periodo di assicurazione che risulta compiuto in base alla propria legislazione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'acquisto, il mantenimento o il ricupero del diritto a prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione prendera' in considerazione, a tale fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero stati compiuti in base alla legislazione del primo Stato. Tale istituzione prendera' in considerazione tutti i periodi di assicurazione richiesti per assicurare il diritto alle prestazioni piu' elevate stabilite dalla legislazione che essa applica. 3. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una data professione od occupazione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a tali prestazioni verranno presi in considerazione solo i periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione od occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione od occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non fa acquisire diritti a prestazioni in base al regime speciale, questi periodi verranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni in base al regime generale o ad altro regime di assicurazione applicabile. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno solo nel caso in cui diano luogo al pagamento di una prestazione di importo piu' elevato. 4. L'istituzione degli Stati Uniti non e' obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore che ha compiuto meno di sei trimestri di assicurazione (six quarters of coverage) secondo la legislazione degli Stati Uniti; l'istituzione italiana non e' obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore, il quale ha compiuto meno di un anno di assicurazione secondo la legislazione italiana.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 8, l'istituzione di detto Stato stabilira', secondo le disposizioni della propria legislazione, l'importo della prestazione in base al totale dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtu' della legislazione di tale Stato. 2. Sia che si applichi o meno il paragrafo 1, l'istituzione di ciascuno Stato determinera' l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtu' della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilira' quindi l'importo della prestazione in pro rata sulla base dell'importo teorico della prestazione mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati. 3. Il lavoratore scegliera' entro un periodo di tempo determinato se le prestazioni dovranno essere concesse in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 e tale scelta sara' applicabile a tutte le prestazioni dovute al lavoratore e ai familiari da parte di ciascuno Stato. 4. Nel caso di superstiti, gli importi delle prestazioni saranno determinati da ciascuno Stato in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le prestazioni ai superstiti saranno calcolate da parte di ciascuno Stato in base alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, in modo da corrispondere il piu' alto importo complessivo delle prestazioni, a meno che l'importo complessivo piu' basso delle prestazioni dovute, non sia richiesto da tutti i superstiti aventi diritto alle prestazioni. 5. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, le opzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono definitive.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come segue: a. da parte statunitense, i guadagni percepiti nel corso di ogni anno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana saranno equivalenti ai guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana per tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in base alla legislazione statunitense; b. da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione statunitense si terra' conto della media salariale o contributiva derivante esclusivamente dai salari percepiti o dai contributi accreditati in relazione ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana. 2. Se, in virtu' della legislazione di uno Stato, l'importo delle prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o superstiti, l'istituzione di tale Stato prendera' in considerazione anche i familiari o superstiti, che risiedono sul territorio dell'altro Stato.
Accordo - art. 11
Articolo 11 1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5, le prestazioni saranno ricalcolate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9, quando: a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all'articolo 9 paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a prestazioni in virtu' della legislazione di uno o di entrambi gli Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 8; b. nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni. 3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5 se il diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtu' dell'articolo 9 viene meno, le prestazioni delle persone che successivamente divengono titolari di prestazioni in virtu' di periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtu' dell'articolo 9 paragrafo 2 da parte delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni e' inferiore all'importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all'articolo 9 paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Le autorita' competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione del presente accordo come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita.
Accordo - art. 14
Articolo 14 1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione del presente accordo e ciascuna di tali autorita' designera' una istituzione di collegamento per facilitare l'applicazione del presente accordo. 2. Le autorita' competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra tutte le informazioni concernenti regolamenti, provvedimenti amministrativi e modifiche alle proprie legislazioni che possano influire sull'applicazione del presente accordo.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorita' competenti od istituzioni dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Accordo - art. 16
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.