LEGGE 26 marzo 1975, n. 92
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente: "Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1975 LEONE MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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