La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, è stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.