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LEGGE 24 febbraio 1975, n. 107

Current text a fecha 1975-04-18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 di ciascuno dei suindicati atti.

LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI - GIOIA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA LIANA E IL GOVERNO DELL'IMPERO DI ETIOPIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELL'IMPERO DI ETIOPIA Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente accordo: 1) L'espressione "esercizio della navigazione aerea" significa attivita' professionale di trasporto via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci. 2) Per "compagnia aerea di bandiera italiana" si intende la compagnia aerea italiana designata, costituita conformemente alle leggi italiane ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 3) Per "compagnia aerea di bandiera etiopica" si intende la compagnia aerea etiopica designata, costituita conformemente alle leggi etiopiche ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio dell'Impero etiopico.

Accordo - art. 2

Art. 2. 1) Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Italia e l'Etiopia e gli altri Paesi, effettuato dalla compagnia aerea di bandiera etiopica esercente tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2) Il Governo etiopico si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Etiopia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato dalla compagnia aerea di bandiera italiana esercente tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Etiopia. 3) L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1) e 2) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese etiopiche di navigazione aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Accordo - art. 3

Art. 3. Il presente accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi della navigazione aerea realizzati a partire dal primo giugno millenovecentosessantaquattro.

Accordo - art. 4

Art. 4. Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuna parte contraente mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cessera' di avere effetto dal primo gennaio successivo a quello in cui scade il preavviso di sei mesi. FATTO in Addis Abeba il giorno venticinque del mese di novembre millenovecentosettantuno in triplice esemplare, nelle lingue italiana, amarica ed inglese tutti e tre i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenze prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Mario ZAGARI Per il Governo dell'Impero di Etiopia Mammo TADESSE

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON REVENUES RESULTING FROM THE EXERCISE OF COMMERCIAL AIR TRANSPORT THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC and THE IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di note

Addis Abeba, 25 novembre 1971 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'accordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, concluso in data odierna tra i nostri due Paesi. Ai fini di una piu' esatta individuazione delle imprese destinatarie dell'accordo stesso, all'espressione "designated carrier" contenuta nell'articolo 1 numeri 2 e 3 del medesimo, verra' attribuito, da parte italiana, il significato stabilito per l'espressione "designated airlines" nell'articolo 1 lettera "C" dell'accordo italoetiopico sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967. Saro' grato a V.E. se vorra' confermarmi l'accordo del Governo etiopico su quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Mario ZAGARI S. E. Mammo TADESSE Ministro per le finanze Ministero imperiale delle finanze ADDIS ABEBA Addis Abeba, 25 novembre 1971 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo e' il seguente: "Ho l'onore di riferirmi all'accordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dallo esercizio della navigazione aerea, concluso in data odierna tra i nostri due Paesi. Ai fini di una piu' esatta individuazione delle imprese destinatarie dell'accordo stesso, all'espressione "designated carrier" contenuta nell'articolo 1 numeri 2 e 3 del medesimo, verra' attribuito, da parte italiana, il significato stabilito per l'espressione "designated airlines" nell'articolo 1 lettera "C" dell'accordo italoetiopico sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967. Saro' grato a V.E. se vorra' confermarmi l'accordo del Governo etiopico su quanto precede". Ho l'onore di esprimerLe l'accordo del Governo dell'Impero d'Etiopia su quanto sopra. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Mammo TADESSE S. E. Mario ZAGARI Ministro per il commercio con l'estero Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E IL PATRIMONIO AFFERENTI L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente convenzione le espressioni seguenti hanno il significato di cui qui appresso: 1) Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" si intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, esercitata da proprietari, noleggiatori e armatori o da esercenti di navi o di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci. 2) Per "imprese cecoslovacche" si intendono lo Stato cecoslovacco, gli enti pubblici cecoslovacchi, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Cecoslovacchia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi cecoslovacche e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica socialista cecoslovacca. 3) Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Italia e non residenti in Cecoslovacchia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

Convenzione - art. 2

Articolo 2. 1) Il Governo cecoslovacco si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Cecoslovacchia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi ed il patrimonio imponibili in Cecoslovacchia. 2) Il Governo italiano si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Cecoslovacchia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese cecoslovacche esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Italia. 3) L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1) e 2) si applica anche a favore delle imprese cecoslovacche e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale d'esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Convenzione - art. 3

Articolo 3. La presente convenzione e' soggetta a ratifica o approvazione conformemente alle relative disposizioni costituzionali in vigore nei due Stati contraenti ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Essa avra' effetto per i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea effettuato a partire dal 1 gennaio 1966.

Convenzione - art. 4

Articolo 4. La presente convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tal caso, essa cessera' di avere effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza dei sei mesi. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Praga il 28 agosto 1973 in duplice esemplare nelle lingue italiana e ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Pier Lorenzo CROVETTO Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca Michala PANCAKA Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR