LEGGE 20 febbraio 1975, n. 127

Type Legge
Publication 1975-02-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 56 della convenzione stessa.

LEONE MORO - RUMOR - REALE - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE. LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA Desiderando disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel rispetto dei principi della sovranita' e dell'indipendenza nazionale, dell'eguaglianza dei diritti, del vantaggio reciproco e della non ingerenza negli affari interni, hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. prof. Giuseppe MEDICI, Ministro degli affari esteri; Il Consiglio di Stato della Repubblica socialista di Romania: il sig. George MACOVESCU, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorita' giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformita' della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere i propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano in modo corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la loro sede sul territorio dell'altra Parte contraente e che sono costituite in conformita' delle leggi di quest'ultima.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste, verranno redatti nella lingua della Parte richiedente e verranno accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta. Le richieste debbono portare il timbro ufficiale. 2. La traduzione viene certificata conforme da parte di un traduttore ufficiale, dell'autorita' giudiziaria da cui emana l'atto, delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari di una delle Parti contraenti.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 1. Fatte salve le disposizioni relative all'estradizione, tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti, previste dalla presente convenzione, si effettueranno per il tramite dei Ministeri della giustizia. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' per le Parti contraenti di comunicare tra loro per la via diplomatica.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 I Ministeri della giustizia delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, informazioni in merito alle disposizioni di legge che siano o siano state in vigore nel loro Stato in materia civile e penale.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno della esenzione della "cautio iudicatum solvi" e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle condizioni previste dalla convenzione concernente la procedura civile, conclusa all'Aja il 1 marzo 1954, di cui ambedue gli Stati sono parti, anche se non hanno domicilio o residenza sul territorio di uno dei detti Stati. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno, di fronte alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte contraente, anche delle riduzioni di tasse che vengono concesse, alle stesse condizioni, ai cittadini di quest'ultima, in relazione alla loro situazione economica. 3. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ai quali sia stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita, ovvero la riduzione di tasse, beneficeranno delle stesse agevolazioni anche per la notificazione di atti e l'esecuzione di commissioni rogatorie effettuate nello stesso procedimento, sul territorio dell'altra Parte contraente.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 1. Le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno eseguite conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, fatte salve le disposizioni del presente capitolo. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' per le Parti contraenti di notificare direttamente, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari, atti giudiziali o stragiudiziali ai loro cittadini, se questi accettano la notificazione.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rogatorie conterra': a) denominazione dell'autorita' dalla quale emana l'atto; b) oggetto della richiesta; c) cognome, nome, qualita', domicilio o residenza delle parti e, per le persone giuridiche, la loro denominazione e sede; d) cognome, nome e indirizzo del destinatario dell'atto da notificare e, per le commissioni rogatorie, l'oggetto di queste, cognome, nome, domicilio o residenza delle persone da interrogare ed, eventualmente, le domande che saranno loro poste.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un atto sia indicato in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporra' le opportune ricerche al fine di accertare l'indirizzo esatto.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli articoli 4 e 11 della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, nonche' quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti contraenti ad eccezione di quelle sostenute per l'esecuzione delle perizie, l'ammontare e la natura delle quali verranno comunicate alla Parte contraente richiedente.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte se rispondono alle condizioni seguenti: a) la decisione sia stata pronunciata da una autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13 della presente convenzione; b) la parte soccombente sia comparsa in giudizio o sia stata regolarmente citata secondo la legge dello Stato sul cui territorio la decisione e' Stata pronunciata; c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte contraente in cui e' stata pronunciata; d) la decisione non contenga alcuna disposizione che pregiudichi la sovranita', la sicurezza e non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento; e) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata dalla autorita' giudiziaria della Parte contraente richiesta una decisione definitiva; f) nessuna autorita' giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento. 2. Per "decisioni giudiziarie", ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in una sentenza penale.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 L'autorita' giudiziaria dello Stato nel quale e' stata pronunciata la decisione e' considerata competente, ai sensi dell'articolo 12, lettera a), se: a) alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio di detto Stato; b) il convenuto, avendo uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, sul territorio di detto Stato e' stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attivita' dello stabilimento o succursale; c) per accordo espresso o tacito dell'attore o del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia e' stata o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato; d) in materia di responsabilita' extra-contrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detto Stato; e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di dette autorita' giudiziarie, sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo che determina l'autorita' competente, sempre che la legge della Parte contraente richiesta non vi si opponga; f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza; g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili situati nel territorio della Parte contraente nel quale la decisione e' stata pronunciata; h) la decisione riguarda lo stato o la capacita' di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte contraente sul cui territorio la decisione e' stata pronunciata.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Le disposizioni degli articoli 12, lettera a), e 13 non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali convenzioni internazionali, di cui le due Parti contraenti sono parti, riconoscono come esclusivamente competente la giurisdizione della Parte contraente richiesta o quella di uno Stato terzo.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Le autorita' giudiziarie della Parte contraente richiesta, nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza delle autorita' giudiziarie dell'altra Parte contraente, sono vincolate agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione che deve essere riconosciuta.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 1. Le decisioni delle autorita' giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte in, conformita' alla presente convenzione, sono esecutive nel territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state prodotte. 2. La procedura per ottenere l'exequatur e' regolata dalla legge dello Stato nel quale l'esecuzione e' richiesta.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sara' accompagnata da: a) una copia della decisione certificata conforme all'originale; b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa; c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale, della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa e' munita della formula esecutiva. 3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della presente convenzione. 4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 1. Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui e' stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da una attestazione dell'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la transazione e' stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione sono altresi' applicabili.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale sono stati stipulati, sono dichiarati esecutivi sul territorio dell'altra Parte contraente secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile, e sempre che l'atto non sia contrario all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La persona che intende far valere un atto notarile sul territorio dell'altra Parte contraente deve produrre una copia autentica dell'atto munita dal sigillo ed una attestazione dalla quale risulti che tale atto ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti notarili non firmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni di interesse artistico e culturale.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili in materia di fallimento, concordato o procedure analoghe, nonche' in materia di successioni.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili pronunciate o conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite conformemente alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente convenzione. 2. La richiesta per la notificazione degli atti e per l'esecuzione di commissioni rogatorie deve contenere, oltre le indicazioni previste dall'articolo 8 della presente convenzione, anche la descrizione del fatto e del titolo del reato.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 L'assistenza giudiziaria in materia penale non sara' accordata se: a) il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non puo' essere concessa, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), della presente convenzione; b) ricorre la condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 3; c) la Parte richiesta considera che la prestazione dell'assistenza giudiziaria potrebbe compromettere la propria sovranita' e la sicurezza o l'ordine pubblico.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 L'assistenza giudiziaria in materia penale puo' essere rifiutata se il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non puo' essere concessa, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della presente convenzione.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunichera' alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Ciascuna Parte contraente comunichera' all'altra Parte dati inerenti alle decisioni definitive pronunciate contro i cittadini di quest'ultima, trasmettendo unitamente le impronte digitali esistenti dei condannati.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Le Parti contraenti si trasmetteranno, dietro richiesta e gratuitamente, estratti del casellario giudiziale relativi alle persone sottoposte a procedimento penale.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 1. Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente alle disposizioni e alle condizioni previste nel presente capitolo, le persone che si trovano sul proprio territorio contro le quali e' stato iniziato procedimento penale o che debbano espiare una pena. 2. L'estradizione si ammette soltanto se il fatto per il quale e' stata richiesta e' punito dalle leggi di entrambe le Parti contraenti. 3. L'estradizione, ai fini del procedimento penale, si ammette soltanto se in conformita' alle leggi di entrambe le Parti contraenti, il fatto comporti una pena privativa della liberta' personale superiore nel massimo a due anni, oppure una pena piu' severa o, se venga richiesta al fine dell'esecuzione della pena, solo se la condanna pronunciata sia superiore ad un anno o piu' severa.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 1. Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino si accertera' al momento della domanda di estradizione. 2. La Parte contraente richiesta rifiutera' l'estradizione degli apolidi residenti sul proprio territorio nonche' delle persone che hanno ottenuto il diritto di asilo. 3. La Parte contraente richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a perseguire gli individui di cui ai precedenti paragrafi, che hanno commesso nel territorio dell'altra Parte contraente fatti puniti dalle leggi di ambedue gli Stati, allorche' la Parte contraente richiedente inviera', per via diplomatica, una domanda a tal fine corredata da fascicoli, documenti, oggetti ed informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sara' informata del seguito che verra' dato alla domanda.

Convenzione - art. 33

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