LEGGE 24 aprile 1975, n. 131
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX del trattato stesso.
LEONE MORO - RUMOR - FORLANI - GUI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Treaty
TREATY ON THE NON PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato. TRATTATO CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI Gli Stati che concludono questo trattato, da ora in avanti chiamati "Parti del trattato", Considerando le conseguenze devastatrici che investirebbero l'intera umanita' a causa di una guerra nucleare e la necessita' che ne consegue di compiere ogni sforzo per impedire il pericolo di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli, Ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari aumenterebbe seriamente il pericolo di una guerra nucleare, In conformita' con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo sulla prevenzione dell'ulteriore disseminazione delle armi nucleari, Impegnandosi a cooperare nel facilitare l'applicazione di controlli A.I.E.A. sulle attivita' nucleari pacifiche. Esprimendo il loro appoggio alla ricerca; allo sviluppo e ad altri sforzi intesi a promuovere l'applicazione, nel quadro del sistema di controlli dell'A.I.E.A., del principio di un controllo efficace del flusso di materiale fonte e di materiali fissili speciali mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in taluni punti strategici, Affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, incluso qualsiasi derivato tecnologico che i Paesi militarmente nucleari possano ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, dovrebbero essere accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti del trattato, siano esse o meno militarmente nucleari, Convinti che, in applicazione di questo principio, tutte le parti del trattato hanno il diritto di partecipare ad uno scambio quanto piu' ampio possibile di informazioni scientifiche e di contribuire da sole o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia atomica per scopi pacifici, Dichiarando la loro intenzione di conseguire al piu' presto possibile l'arresto della corsa alle armi nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare, Sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di questo obiettivo, Ricordando che le Parti contraenti del trattato del 1963 per il bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei hanno, nel preambolo di detto trattato, espresso la determinazione di cercare di assicurare la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di seguitare i negoziati a questo fine, Desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati al fine di facilitare la cessazione della fabbricazione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le esistenti riserve delle stesse, e la eliminazione degli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei loro vettori a seguito di un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale, Ricordando che, in armonia con lo statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite, e che lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di diversione verso gli armamenti delle risorse umane ed economiche mondiali, Hanno concordato quanto segue: Articolo I Ciascuno degli Stati militarmente nucleari Parte del trattato si impegna a non trasferire a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari ovvero il controllo su tali armi o, congegni esplosivi direttamente, o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato militarmente non nucleare a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.
Trattato-art. II
Articolo II Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari Parte del trattato si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e a non ricercare qualunque assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
Trattato-art. III
Articolo III 1. Ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del trattato si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'A.I.E.A. in conformita' con lo statuto della A.I.E.A. e con il sistema di controlli dell'Agenzia al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti col presente trattato in vista di impedire la diversione della energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti da questo articolo saranno seguite riguardo al materiale fonte ed al materiale fissile speciale, venga esso prodotto, trattato o impiegato in un impianto nucleare principale oppure al di fuori di qualsiasi tale impianto. I controlli disposti dal presente articolo si applicheranno a tutto il materiale fonte o materiale fissile speciale in tutte le attivita' nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, sotto la giurisdizione di esso, o svolte sotto il suo controllo dovunque. 2. Ciascuno Stato Parte del trattato si impegna a non fornire: a) materiale fonte o materiale fissile speciale, oppure b) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, ad alcun Stato non militarmente nucleare a fini pacifici, a meno che il materiale fonte o materiale fissile speciale sia sottoposto ai controlli disposti dal presente articolo. 3. I controlli disposti dal presente articolo saranno resi operanti in modo che risultino conformi all'articolo 4 del presente trattato, ed evitino di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attivita' nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto dal presente articolo e in conformita' col principio sui controlli enunciato nel preambolo del trattato. 4. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato concluderanno accordi coll'A.I.E.A. al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformita' con lo statuto dell'A.I.E.A. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratifica o adesione dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per i detti accordi avranno inizio non piu' tardi della data di tale deposito. Tali accordi entreranno in vigore non piu' tardi di diciotto mesi dalla data d'inizio dei negoziati.
Trattato-art. IV
Articolo IV 1. Nessuna disposizione del presente trattato sara' interpretata, nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformita' agli articoli I e II del presente trattato. 2. Tutte le Parti contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, al piu' completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali, e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti che ne hanno la possibilita' coopereranno inoltre nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari Parti del trattato, con la dovuta considerazione per le necessita' delle aree in via di sviluppo del mondo.
Trattato-art. V
Articolo V Ciascuna Parte del trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformita' al presente trattato, sotto apposita osservazione internazionale e attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano rese disponibili agli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti dei congegni esplosivi impiegati sara' quanto piu' possibile basso ed escludera' qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato potranno ottenere tali benefici in base a uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale con adeguata rappresentanza di Stati non militarmente nucleari. Negoziati a tal fine inizieranno il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore del trattato. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.
Trattato-art. VI
Articolo VI Ciascuna delle Parti del trattato si impegna a condurre quanto prima i negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare, e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale.
Trattato-art. VII
Articolo VII Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali allo scopo di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.
Trattato-art. VIII
Articolo VIII 1. Ognuna delle Parti del trattato puo' proporre degli emendamenti al trattato stesso. Il testo di ogni emendamento proposto sara' sottoposto ai Governi depositari che lo comunicheranno a tutte le altre Parti. Qualora ne siano stati richiesti da almeno un terzo delle Parti, i Governi depositati convocheranno una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Parti del trattato per esaminare l'emendamento proposto. 2. Ogni emendamento al presente trattato dovra' essere approvato da una maggioranza di voti di tutte le Parti contraenti, inclusi i voti di tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del trattato e di tutte le altre Parti che, alla data in cui l'emendamento viene comunicato, sono membri del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'emendamento entrera' in vigore per ciascuna Parte che avra' depositato il suo strumento di ratifica dell'emendamento al momento in cui il deposito di tali strumenti di ratifica sara' stato effettuato dalla maggioranza delle Parti, inclusi tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del trattato e tutte le altre parti che, al momento in cui l'emendamento viene comunicato siano membri del Consiglio dei governatori dell'A.I.E.A. Successivamente, esso entrera' in vigore per qualsiasi altra Parte contraente al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica dell'emendamento. 3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, sara' tenuta a Ginevra, Svizzera, una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del trattato, allo scopo di accertare che le finalita' del preambolo e le disposizioni del trattato stesso si stanno realizzando. Successivamente, ad intervalli di cinque anni, una maggioranza delle Parti del trattato potra' ottenere, sottoponendo una proposta a questo effetto ai Governi depositari, la convocazione di ulteriori conferenze aventi il medesimo obiettivo di riesaminare il funzionamento del trattato.
Trattato-art. IX
Articolo IX 1. Il presente trattato e' aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato, che non abbia firmato il trattato prima della sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo, potra' aderirvi in qualsiasi momento. 2. Il presente trattato sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che vengono designati come Governi depositari. 3. Il presente trattato entrera' in vigore dopo la ratifica e il deposito degli strumenti di ratifica, da parte degli Stati i cui Governi sono designati come depositari del trattato e di quaranta altri Stati firmatari del presente trattato. Ai fini del presente trattato, si intende per Stato militarmente nucleare uno Stato che abbia fabbricata e fatta esplodere un'arma nucleare o altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente trattato, esso entrera' in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione. 5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, dell'entrata in vigore del presente trattato e della data di ricevuta di ogni richiesta per indire una conferenza o di altre comunicazioni. 6. Il presente trattato verra' registrato dai Governi depositari in conformita' all'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.
Trattato-art. X
Articolo X 1. Ogni Parte, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' il diritto di recedere dal trattato se decidera' che eventi straordinari relativi alla materia oggetto del trattato stesso avranno messo in pericolo i supremi interessi del suo Paese. Essa dovra' notificare tale recesso tre mesi prima a tutte le altre Parti contraenti e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica dovra' contenere una dichiarazione circa gli eventi straordinari che essa ritiene abbiano messo in pericolo i supremi interessi del Paese. 2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato, sara' convocata una conferenza per decidere se il trattato continuera' ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sara' prorogato per un ulteriore definito periodo o per piu' periodi. Questa decisione sara' presa dalla maggioranza delle Parti del trattato. Il presente trattato, i cui testi in lingua inglese, russa, francese, spagnola e cinese fanno egualmente fede, verra' depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente autenticate del presente trattato verranno trasmesse dai Governi depositari agli Stati firmatari o aderenti. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato. FATTO in tre originali, nelle citta' di Washington, Londra e Mosca, il 1° luglio 1968. (Seguono le firme)
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