La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1975 LEONE MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE