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LEGGE 26 aprile 1975, n. 141

Current text a fecha 1975-05-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La facoltà, concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.