La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La facoltà, concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.