DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1975, n. 146

Type DPR
Publication 1975-05-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734; Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrita' personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne. Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1973.

LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1975

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 76

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 Art. 1. Indennita' di rischio Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: Gruppo di appartenenza Importo - - I ....................................... 700 II ....................................... 690 III ....................................... 500 IV ....................................... 400 V ....................................... 300 Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro. (1) ((5)) ((6))

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 2

Art. 2. Corresponsione dell'indennita' di rischio L'indennita' di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attivita' lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A. Detta indennita' non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli [articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art35). L'indennita' di rischio di cui all'art. 1 non e' cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonche' con l'indennita' di pilotaggio e di volo.

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 3

Art. 3. Operatori subacquei Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita' tabella C. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente. (7) ((10))

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 4

Art. 4. Indennita' maneggio valori di cassa Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennita' giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie: Importo - a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni L. 300 b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni " 200 c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 100 milioni " 100 L'indennita' di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi. ((1))

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 5

Art. 5. Indennita' meccanografica Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonche' al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, e' dovuta una indennita' giornaliera di L. 300. ((1))

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 6

Art. 6. Indennita' di servizio notturno Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le 22 e le 6, compete una indennita' oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennita' per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario. ((1))

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 7

Art. 7. Decorrenza e limiti La indennita' di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, nonche' le indennita' di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli articoli 4, 5 e 6, competono dal 1 gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennita' sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, sempreche' fruiscano dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla [legge 15 novembre 1973, n. 734](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734). Le indennita' predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo, quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 8

Art. 8. Individuazione delle categorie In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennita' di rischio di cui al precedente art. 1 e le attivita' comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, e' determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilita', dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio. In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sara' emanato in base a declaratoria motivata di conformita' rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanita' e da un funzionario tecnico designato dalla amministrazione interessata. Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalita' in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo comma, che dovra' motivare la proposta di variazione.

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 9

Art. 9. Libretto individuale di rischio Per il personale al quale compete l'indennita' prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, e' istituito il libretto individuale di rischio. Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalita' dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attivita' lavorativa alla quale e' applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonche' i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermita' o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attivita' comportante il rischio. Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovra' garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attivita' comportante rischio. Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-art. 10

Art. 10. Modalita' di corresponsione Alla corresponsione delle indennita' previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sara' provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilita'. Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennita'. Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennita' al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalita' dettate nelle note apposte all'unita tabella C. Il Presidente del Consiglio dei Ministri MORO

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-Tabelle

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