La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma: "Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina".