LEGGE 23 aprile 1975, n. 149
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'ultimo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, è sostituito dal seguente: "Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonchè la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 aprile 1975 LEONE MORO - MARCORA - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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