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LEGGE 20 maggio 1975, n. 155

Current text a fecha 1975-06-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, è fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge. La misura dell'indennità mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.