La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 635, e dalla legge 30 giugno 1971, n. 510, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Brell-Ventimiglia, è disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 12.000 milioni. L'importo indicato nel precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1975 e di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1976.