LEGGE 26 maggio 1975, n. 161
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate: Tabella A: Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali Per il coniuge .................." 2.280 " Tabelle B e C: Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili Per il coniuge .................." 9.880 "
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