DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. 162
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 26, recante integrazioni della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale; Visto il regolamento recante norme per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato di cui, tuttavia, si e' ritenuto non accogliere il suggerimento di limitare a 15 anni l'anzianita' delle navi da ammettere al finanziamento, per lavori diversi dalla costruzione, in quanto il limite stesso arrecherebbe un notevole danno sia ai cantieri navali, che vedrebbero ridotte le proprie possibilita' di acquisizione di commesse non agevolate nel quadro di una acuta concorrenza estera nel bacino del Mediterraneo, sia all'armamento, costringendolo a demolire o trasferire sotto bandiera estera navi vecchie ma non tecnicamente superate e tali, comunque, da giustificare, dal punto di vista economico, lavori di trasformazione, modificazione e riparazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, integrate dalle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono modificate nel testo che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, e' pubblicato in allegato al presente decreto.
LEONE MORO - GIOIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 81
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 1
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 26, RECANTE INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE. Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento con il termine "legge" e' indicata la legge 2 febbraio 1974, n. 26. Ai fini della applicazione della legge si considerano: a) navi da passeggeri: quelle che possono trasportare piu' di dodici passeggeri; b) navi miste: quelle che possono trasportare meno di dodici passeggeri; c) navi da carico secco: quelle destinate al trasporto di carichi secchi alla rinfusa, in colli, in contenitori, ecc.; d) navi da carico liquido: quelle destinate al trasporto alla rinfusa di carichi liquidi; e) navi per carichi plurimi: quelle destinate al trasporto alternativo o contemporaneo di carichi liquidi o secchi; f) navi traghetto: quelle destinate al trasporto di automezzi e contenitori con o senza passeggeri al seguito; g) rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa: quelli destinati al servizio di rimorchio e/o salvataggio che per le loro caratteristiche tecniche siano stati abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; h) navi da pesca oceanica: quelle a scafo metallico abilitate all'esercizio della pesca oltre gli stretti, munite di idonei impianti per la conservazione del pescato; i) navi e galleggianti anche non semoventi a scafo metallico destinati ad attivita' di ricerca od industriale: quelli adibiti alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse del fondo marine e del relativo sottosuolo, provvisti di sistemazioni specifiche e permanenti atte a tali scopi, costruite sotto la sorveglianza del Registro italiano navale; l) lavori di trasformazione: quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante (trasformazione del tipo, sostituzione del motore, taglio e allungamento dello scafo, ecc.); m) lavori di modificazione: quelli che comportano notevoli innovazioni negli impianti e nelle sistemazioni di bordo (condizionamento d'aria, apparecchiature di governo, alloggio passeggeri, ecc.); n) lavori di grande riparazione: quelli di notevole entita' necessari per rimettere in efficienza la nave o galleggiante, esclusi i lavori di periodica riclassifica. In ogni caso i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione sono ammissibili al finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche, solo quando siano effettuati su navi che all'atto dell'inizio dei lavori siano di eta' non superiore a 25 anni, salvo deroghe in casi eccezionali per navi aventi speciali caratteristiche. L'eta' della nave ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, si calcola per differenza tra l'anno in cui e' presentata la domanda di ammissione e quello della prima immatricolazione della nave stessa.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 2
Art. 2. Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale Le aziende e gli istituti di cui all'[art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art19), che intendono effettuare operazioni di credito navale devono presentare richiesta al Ministero della marina mercantile al fine di regolare i rapporti con lo Stato a mezzo di apposita convenzione. La convenzione, che sara' approvata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, deve contenere l'impegno dell'azienda o istituto ad uniformarsi alle norme previste dalle leggi sull'esercizio del credito navale e delle relative norme regolamentari.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 3
Art. 3. Domanda di ammissione ai benefici di legge Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della [legge 9 gennaio 1962, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1), e successive modificazioni, devono presentare, per ciascuna nave o galleggiante, domanda al Ministero della marina mercantile, nonche' alla sezione autonoma "Credito navale" dell'I.M.I., o azienda o istituto di credito che abbia stipulato la convenzione prevista dall'art. 1 della legge. La domanda deve essere prodotta in duplice copia di cui una in bollo. Nella domanda per nuove costruzioni le imprese devono indicare il tipo, le caratteristiche principali della nave, o del galleggiante, il prezzo presunto dei lavori e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane. Nella domanda per i lavori di trasformazione, modificazione, grande riparazione o per acquisto all'estero di navi usate ai sensi della [legge 21 giugno 1964, n. 461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-06-21;461), le imprese devono indicare gli elementi di individuazione, le caratteristiche principali e la destinazione che sara' data alla nave od al galleggiante, nonche' la natura ed il prezzo presunto dei lavori, ovvero il prezzo di acquisto. In ogni caso le imprese devono indicare il cantiere presso il quale i lavori saranno eseguiti e la data di inizio, devono altresi' dichiarare se abbiano ottenuto o richiesto per la medesima iniziativa analoghi contributi dallo Stato o da altri enti, a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 4
Art. 4. Documenti a corredo della domanda La domanda deve essere, anche successivamente alla sua presentazione, corredata dei seguenti elementi e documenti: a) per le nuove costruzioni: piani generali e specifiche della costruzione, peso della nave o del galleggiante scarico e asciutto, ripartito in scafo, apparato motore (ove vi sia) e allestimento, prezzo contrattuale nonche' prezzo degli impianti e delle installazioni destinati all'esercizio dell'attivita' della nave o del galleggiante non compresi nel prezzo contrattuale. Non appena la costruzione ha raggiunto il 25% di avanzamento dei lavori, le imprese interessate devono inviare apposito certificato del Registro italiano navale; b) per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione: descrizione tecnica dei lavori con allegati disegni illustrativi degli stessi, indicazione dei quantitativi di materiale da impiegare e della manodopera occorrente, certificato di iscrizione della nave o del galleggiante nei registri di cui all'[art. 146 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art146) con l'indicazione dei servizi cui la nave o il galleggiante e' abilitato; c) per l'acquisto all'estero di navi o galleggianti usati fino a 3.000 t.s.l. e di eta' non superiore a dieci anni ai sensi della [legge 21 giugno 1964, n. 461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-06-21;461), integrata dalla [legge 30 maggio 1970, n. 379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-30;379): certificato dell'autorita' marittima straniera, debitamente tradotto ed autenticato, attestante la stazza lorda, i servizi cui la nave o galleggiante e' abilitato, nonche' l'anno della prima immatricolazione; descrizione delle caratteristiche della nave o galleggiante distinte in scafo, apparato motore (ove vi sia) e allestimento; indicazione del peso complessivo della unita' scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa. Le imprese devono, altresi', presentare una relazione sul progettato impiego della nave o del galleggiante ai fini della valutazione della conformita' della iniziativa all'interesse dell'economia nazionale. I documenti e gli elementi di cui al presente articolo devono essere presentati in duplice esemplare al Ministero della marina mercantile. Le imprese possono inoltre presentare, e il Ministero della marina mercantile richiedere, gli altri documenti ritenuti necessari.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 5
Art. 5. Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici Il Ministero della marina mercantile accerta se le imprese che chiedono l'ammissione ai benefici abbiano a norma di legge i requisiti per essere proprietarie di navi italiane e se le navi o galleggianti cui si riferiscono le richieste, in base alla documentazione prodotta, siano comprese tra quelle indicate dall'articolo 2 della legge, avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Registro italiano navale.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 6
Art. 6. Priorita' Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge, le imprese di costruzione e riparazione navali faranno pervenire, nell'ultimo trimestre di ogni anno, al Ministero della marina mercantile una relazione sulla situazione delle commesse per lavori navali e delle costruzioni in proprio con le date presunte di consegna e l'indicazione dei tempi e dei livelli di occupazione e di presumibile disponibilita' dei singoli scali nell'anno successivo. Della commissione ministeriale prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge fanno parte: il direttore generale e il vice direttore generale del naviglio, il dirigente della divisione provvidenze a favore dell'armamento, un rappresentante della Direzione generale navigazione e traffico, un esperto designato dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali, tre dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su scala nazionale, nonche' due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 7
Art. 7. Prezzo dei lavori La valutazione dell'attendibilita' del prezzo dei lavori indicato dall'impresa e' fatta dal Ministro per la marina mercantile, alla data di raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 25%, sulla base del prezzo, a tale data, dei materiali e della manodopera e tenendo conto delle condizioni del mercato, comprendendo le eventuali spese per forniture delle imprese committenti fuori contratto e quelle di primo armamento. Per le navi o galleggianti usati acquistati all'estero si intende come prezzo attendibile quello valutato all'atto della autorizzazione all'importazione.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 8
Art. 8. Comunicazione all'azienda od istituto di credito al Ministero del tesoro ed alla impresa richiedente Le risultanze degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 ed il prezzo ritenuto attendibile di cui all'art. 7 del presente regolamento sono comunicati dal Ministero della marina mercantile alla impresa richiedente, all'azienda od istituto di credito interessati e al Ministero del tesoro.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 9
Art. 9. Deliberazione del finanziamento L'azienda od istituto di credito, delibera l'importo e le condizioni del finanziamento dandone comunicazione ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro. Sulla deliberazione del finanziamento il Ministero del tesoro promuove il parere del comitato di cui al [secondo comma dello art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art4-com2).
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 10
Art. 10. Comunicazione del decreto di concessione del contributo Il Ministero della marina mercantile trasmette copia del decreto di concessione del contributo d'interesse al Ministero del tesoro, all'azienda o istituto di credito ed all'impresa interessata.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 11
Art. 11. Non cumulabilita' del contributo di interesse Agli effetti dell'ultimo comma dell'[art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art4), le imprese che successivamente alla presentazione della domanda chiedano per i medesimi lavori analoghi contributi allo Stato o ad altri enti in forza di leggi e regolamenti speciali, anche a carattere regionale, devono darne immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile. Qualora venga accertato che siano stati corrisposti i contributi di cui al precedente comma, il decreto con il quale e' stato concesso il contributo di cui all'art. 4 della legge predetta e' annullato e viene fatto obbligo all'impresa interessata di restituire le somme a tale titolo riscosse maggiorate degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della riscossione delle somme stesse.
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1974, n. 26-art. 12
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