LEGGE 20 maggio 1975, n. 164
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Interventi di integrazione salariale
Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato; 2) integrazione salariale straordinaria: a) per crisi economiche settoriali o locali; b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.