LEGGE 20 maggio 1975, n. 170
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria. Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1975 LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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