LEGGE 1 aprile 1975, n. 174

Type Legge
Publication 1975-04-01
State In force
Source Normattiva
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Articolo 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi, adottati a Neuilly-sur-Seine: a) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici - 9 dicembre 1971; b) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico - 12 luglio 1972; c) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma "Space-Lab" - 15 febbraio 1973; d) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti per telecomunicazioni - 12 aprile 1973; e) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e gli Stati Uniti d'America concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo, l'acquisto e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale - 14 agosto 1973; f) accordo tra alcuni Stati europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma relativo al dispositivo di lancio "Ariane" - 21 settembre 1973; g) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo - 21 settembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 14, 13, 14, 13, 14, XVI e 12 degli accordi stessi.

Art. 3

In conformita' di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alte spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 2 della legge predetta.

LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI - ORLANDO - DONAT-CATTIN - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Arrangement

ALLEGATO ARRANGEMENT ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES E L'ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES CONCERNANT L'EXECUTION D'UN PROGRAMME DE SATELLITES AERONAUTIQUES. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONI NON UFFICIALI N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli accordi. ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITI AERONAUTICI. I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (in seguito denominati "i Partecipanti") e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (in seguito denominata "l'Organizzazione"). Considerato che vi sono buone ragioni per attendersi che un aumento del traffico aereo, da cui risulta il bisogno di un miglioramento dei servizi della circolazione aerea e in particolare delle comunicazioni ariaterra, renda necessario, da oggi al 1980, un potenziale operazionale di satelliti aeronautici al di sopra delle zone dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico e che, per raggiungere l'obiettivo desiderato, la messa in opera di un potenziale preoperazionale s'impone al piu' presto e, in ogni caso, all'inizio del 1975 al piu' tardi; Considerando la proposta di memorandum di accordo tra l'Organizzazione, l'Amministrazione federale dell'aviazione (FAA) del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America, il Commonwealth dell'Australia, il Canada e il Giappone (in seguito denominato come "memorandum di accordo"); Considerando anche la risoluzione della conferenza spaziale europea, tenuta a Bruxelles nel luglio del 1970, riguardante un programma aeronautico; Vista la dichiarazione, del 9 dicembre 1971, fatta dai rappresentanti al consiglio dell'Organizzazione dei Governi suindicati; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione, del 9 dicembre 1971, relativa all'accettazione della domanda concernente l'aiuto dell'Organizzazione per l'esecuzione del programma integrato nel suo quadro; Considerando la necessita' di definire da una parte i diritti e i doveri tra i partecipanti e, dall'altra, quelli tra i partecipanti e l'Organizzazione, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. I partecipanti intraprendono, in cooperazione con degli Stati non membri dell'Organizzazione, un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la messa in opera e il funzionamento di un sistema preoperazionale di controllo del traffico aereo mediante satelliti, al fine di apportare un contributo significativo alla realizzazione di un tale sistema operante nell'oceano Atlantico e nell'oceano Pacifico e di acquisire l'esperienza necessaria per la messa a punto di un sistema operazionale. 2. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, apporta il suo aiuto e permette l'uso delle sue installazioni per la realizzazione del programma menzionato al paragrafo 1 di questo articolo.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Il programma preoperazionale menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 1 (in seguito denominato "Programma comune d'Aerosat") si compone di un programma integrato e di un programma coordinato, che sono definiti e descritti all'allegato A del presente accordo. 2. Il principale obiettivo del programma comune d'Aerosat e' di fornire un servizio preoperazionale di controllo del traffico aereo a tutti coloro che ne usufruiscono. Con riserva del raggiungimento di questo obiettivo, la capacita' del programma comune di Aerosat puo' essere utilizzata, per scopi sperimentali, al di fuori di questo obiettivo principale.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. I partecipanti istituiscono un Consiglio direttivo di programma composto dai loro rappresentanti, che assicuri la responsabilita' di tutte le questioni europee relative al programma comune di Aerosat e che prenda tutte le decisioni riguardanti queste questioni. 2. Per problemi comuni a parecchi programmi dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo di programma ha il ruolo d'organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta ogni raccomandazione necessaria per permettere al Consiglio dell'Organizzazione di pronunciarsi su eventuali conflitti con la maggioranza di due terzi degli Stati membri. 3. Il Consiglio direttivo del programma ha per funzioni, in particolare, di: a) definire le posizioni comuni e stabilire ogni necessaria istruzione per la delegazione europea del Consiglio di Aerosat, istituito in conformita' della proposta del memorandum di accordo; b) determinare come devono essere rappresentati i Partecipanti al Consiglio di Aerosat; c) stabilire stretti legami con le autorita' aeronautiche europee e contribuire ad armonizzare e coordinare la loro partecipazione al programma coordinato; d) dare le necessarie direttive al direttore generale dell'Organizzazione concernenti l'esecuzione di progetti europei che rientrano nel quadro del programma integrato; e) votare il bilancio annuale del programma; f) fare applicare il memorandum di accordo, per quanto riguarda i diritti e i doveri dei Partecipanti europei; g) emettere un parere, destinato ad essere trasmessa al Consiglio di Aerosat, su ogni domanda presentata da un Partecipante concernente l'utilizzazione della capacita' del sistema di satelliti aeronautici menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 2; h) in conformita' con i regolamenti dell'Organizzazione, consigliare il direttore generale sull'attribuzione dei posti per l'ufficio del programma comune affinche' sia tenuto debito conto, in particolare, degli aspetti aeronautici del programma.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese secondo il regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che s'applica mutatis mutandis, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Il programma integrato e' eseguito sotto la responsabilita' del direttore generale, in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. A meno che non sia diversamente convenuto nel presente accordo, l'Organizzazione esegue questo programma in conformita' con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. In particolare, il direttore generale dell'Organizzazione: a) fornisce il personale necessario per la partecipazione ai lavori dell'Ufficio del programma comune di Aerosat, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 del memorandum di accordo; b) assicura, per conto dei Partecipanti, la registrazione e la gestione tecnica e amministrativa dei contratti o "sub-contratti", in conformita' con i regolamenti e le procedure dell'Organizzazione; tuttavia, la preferenza e' data, nella misura del possibile, all'esecuzione del lavoro sui territori dei Partecipanti, prendendo in considerazione le raccomandazioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Le spese che risultano dall'esecuzione del programma integrato da parte dell'Organizzazione, ai sensi del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti, in conformita' con le disposizioni previste dall'allegato B del presente accordo. 2. I Partecipanti contribuiscono al finanziamento del detto programma, in conformita' ai principi e alla tabella definiti nell'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 100 MUC, comprendente le percentuali indicate al comma a) e b) del paragrafo 1 dell'allegato B. 3. Il Consiglio direttivo del programma approva i bilanci annuali del programma integrato con la maggioranza dei due terzi.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Con riserva delle disposizioni del memorandum di accordo: a) i diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma integrato sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'; b) la pubblicazione delle informazioni scientifiche derivanti dall'esecuzione del programma integrato e l'accesso a queste informazioni sono regolati dalle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione.

Accordo-art. 8

Articolo 8 L'Organizzazione prendera' tutte le misure contrattuali necessarie per diventare, per conto dei Partecipanti, coproprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del Programma integrato, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale compresa. Ogni cessione degli impianti o equipaggiamenti destinati all'Organizzazione dopo il termine del programma comune di Aerosat e' decisa dai Partecipanti d'intesa con il Consiglio della Organizzazione.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. I Partecipanti convengono, in vista della revisione del quadro finanziario globale accennato all'articolo 6, nel caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura che allora sara' in vigore nell'Organizzazione. 2. Nel caso in cui l'importo previsto al paragrafo 2 dell'articolo 6 dovesse essere rivisto per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, il Consiglio direttivo del programma decidera' circa le spese aggiuntive a carico dell'Organizzazione con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti qualora il costo cumulativo totale non superi i 155 milioni di dollari, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo. 3. Nel caso in cui questo costo cumulativo totale superasse i 155 milioni di dollari USA, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo, i Partecipanti che desiderassero nondimeno proseguire l'esecuzione del programma integrato si consulteranno e fisseranno le modalita' del suo proseguimento. Essi ne informeranno il Consiglio dell'Organizzazione, che prendera', all'uopo, ogni decisione necessaria. Gli altri Partecipanti si ritireranno dal programma, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni responsabilita' nella quale potesse incorrere se la sua responsabilita' internazionale fosse coinvolta in conseguenza dell'esecuzione del programma integrato. 2. Ogni riparazione per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro di questo programma sara' accreditata sui bilanci annuali del programma integrato.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Le modalita' di esecuzione e di funzionamento del programma coordinato sono studiate dal Consiglio direttivo del programma in collegamento con le autorita' aeronautiche dei Partecipanti al citato programma. Nel caso in cui cariche relative al programma coordinato fossero affidate all'Organizzazione, le norme menzionate nel presente accordo sarebbero applicabili con riserva di eventuali disposizioni che dovranno essere stabilite dal Consiglio direttivo del programma.

Accordo-art. 12

Articolo 12 I Partecipanti prendono atto delle disposizioni del memorandum di accordo proposto e dei diritti e doveri che ne derivano per loro, ed esprimono il loro accordo perche' il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmarlo.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1) Ogni controversia tra due o piu' partecipanti o tra alcuni partecipanti e l'Organizzazione riguardante la interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere risolta amichevolmente, sara' sottoposta, su richiesta di una delle parti della controversia, a un unico arbitro che sara' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato che e' Parte della controversia. 2) Le Parti all'accordo che non sono Parti nella controversia avranno il diritto di prendere parte al procedimento e la decisione dell'arbitro sara' vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi preso parte o no al procedimento.

Accordo-art. 14

Articolo 14 1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti fino al 31 dicembre 1971. 2. Gli Stati diventano parti dell'accordo: mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione; mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione, presso il Governo della Francia, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione. 3. Il presente accordo entrera' in vigore quando sara' stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione, sulla base della tabella di cui all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono diventati Parti all'accordo secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione sara' considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo al 31 dicembre 1971 puo' divenire parte fin alla sua entrata in vigore a condizione che: a) gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro consenso; b) il Governo interessato depositi uno strumento di adesione presso il Governo della Francia. 6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versera' un contributo uguale a quello che esso avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo al momento della sua entrata in vigore, e questo contributo sara' accreditato pro rata ai contributi dei partecipanti. 7. Il Governo di uno Stato non membro puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio statuira' all'unanimita' su tale domanda d'intesa con il Consiglio direttivo del programma che decidera' all'unanimita' le condizioni per l'adesione.

Accordo-art. 15

Articolo 15 1. Se un Partecipante si ritira dal programma integrato, in virtu' delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, egli e' tenuto a contribuire alle spese relative agli impegni il cui finanziamento e' stato precedentemente deciso. 2. Il ritiro dal programma prende effetto dalla data in cui il Partecipante che si ritira cessa di finanziare gli impegni di spesa relativi al programma, che sono decisi dal Consiglio direttivo del programma. 3. Il Partecipante che si ritira beneficia dei diritti conferiti ai Partecipanti il giorno della data effettiva del ritiro. A partire da questa data, non puo' scaturire per lui alcun diritto o dovere che risulti dalla parte del programma al quale egli non partecipa piu'.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Gli allegati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Accordo-art. 17

Articolo 17 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, il presente accordo puo' essere emendato su domanda di uno o piu' Partecipanti. L'Organizzazione dispone ugualmente del diritto d'iniziativa in materia di emendamenti per le disposizioni che creano nei suoi confronti dei diritti e dei doveri. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma secondo le disposizioni particolari contenute nelle clausole di revisione di detti allegati.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese fara' registrare l'accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 19

Articolo 19 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione tutte le firme, ratifiche, adesioni e la data di entrata in vigore dell'accordo e tutti i suoi emendamenti. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 9 dicembre 1971, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale trasmettera' copie certificate conformi a ciascun Governo e all'Organizzazione. (Seguono le firme)

Accordo-Allegato A

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