LEGGE 1 aprile 1975, n. 174
Articolo 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi, adottati a Neuilly-sur-Seine: a) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici - 9 dicembre 1971; b) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico - 12 luglio 1972; c) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma "Space-Lab" - 15 febbraio 1973; d) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti per telecomunicazioni - 12 aprile 1973; e) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e gli Stati Uniti d'America concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo, l'acquisto e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale - 14 agosto 1973; f) accordo tra alcuni Stati europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma relativo al dispositivo di lancio "Ariane" - 21 settembre 1973; g) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo - 21 settembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 14, 13, 14, 13, 14, XVI e 12 degli accordi stessi.
Art. 3
In conformita' di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alte spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 2 della legge predetta.
LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI - ORLANDO - DONAT-CATTIN - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Arrangement
ALLEGATO ARRANGEMENT ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES E L'ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES CONCERNANT L'EXECUTION D'UN PROGRAMME DE SATELLITES AERONAUTIQUES. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONI NON UFFICIALI N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli accordi. ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITI AERONAUTICI. I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (in seguito denominati "i Partecipanti") e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (in seguito denominata "l'Organizzazione"). Considerato che vi sono buone ragioni per attendersi che un aumento del traffico aereo, da cui risulta il bisogno di un miglioramento dei servizi della circolazione aerea e in particolare delle comunicazioni ariaterra, renda necessario, da oggi al 1980, un potenziale operazionale di satelliti aeronautici al di sopra delle zone dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico e che, per raggiungere l'obiettivo desiderato, la messa in opera di un potenziale preoperazionale s'impone al piu' presto e, in ogni caso, all'inizio del 1975 al piu' tardi; Considerando la proposta di memorandum di accordo tra l'Organizzazione, l'Amministrazione federale dell'aviazione (FAA) del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America, il Commonwealth dell'Australia, il Canada e il Giappone (in seguito denominato come "memorandum di accordo"); Considerando anche la risoluzione della conferenza spaziale europea, tenuta a Bruxelles nel luglio del 1970, riguardante un programma aeronautico; Vista la dichiarazione, del 9 dicembre 1971, fatta dai rappresentanti al consiglio dell'Organizzazione dei Governi suindicati; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione, del 9 dicembre 1971, relativa all'accettazione della domanda concernente l'aiuto dell'Organizzazione per l'esecuzione del programma integrato nel suo quadro; Considerando la necessita' di definire da una parte i diritti e i doveri tra i partecipanti e, dall'altra, quelli tra i partecipanti e l'Organizzazione, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. I partecipanti intraprendono, in cooperazione con degli Stati non membri dell'Organizzazione, un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la messa in opera e il funzionamento di un sistema preoperazionale di controllo del traffico aereo mediante satelliti, al fine di apportare un contributo significativo alla realizzazione di un tale sistema operante nell'oceano Atlantico e nell'oceano Pacifico e di acquisire l'esperienza necessaria per la messa a punto di un sistema operazionale. 2. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, apporta il suo aiuto e permette l'uso delle sue installazioni per la realizzazione del programma menzionato al paragrafo 1 di questo articolo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Il programma preoperazionale menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 1 (in seguito denominato "Programma comune d'Aerosat") si compone di un programma integrato e di un programma coordinato, che sono definiti e descritti all'allegato A del presente accordo. 2. Il principale obiettivo del programma comune d'Aerosat e' di fornire un servizio preoperazionale di controllo del traffico aereo a tutti coloro che ne usufruiscono. Con riserva del raggiungimento di questo obiettivo, la capacita' del programma comune di Aerosat puo' essere utilizzata, per scopi sperimentali, al di fuori di questo obiettivo principale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. I partecipanti istituiscono un Consiglio direttivo di programma composto dai loro rappresentanti, che assicuri la responsabilita' di tutte le questioni europee relative al programma comune di Aerosat e che prenda tutte le decisioni riguardanti queste questioni. 2. Per problemi comuni a parecchi programmi dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo di programma ha il ruolo d'organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta ogni raccomandazione necessaria per permettere al Consiglio dell'Organizzazione di pronunciarsi su eventuali conflitti con la maggioranza di due terzi degli Stati membri. 3. Il Consiglio direttivo del programma ha per funzioni, in particolare, di: a) definire le posizioni comuni e stabilire ogni necessaria istruzione per la delegazione europea del Consiglio di Aerosat, istituito in conformita' della proposta del memorandum di accordo; b) determinare come devono essere rappresentati i Partecipanti al Consiglio di Aerosat; c) stabilire stretti legami con le autorita' aeronautiche europee e contribuire ad armonizzare e coordinare la loro partecipazione al programma coordinato; d) dare le necessarie direttive al direttore generale dell'Organizzazione concernenti l'esecuzione di progetti europei che rientrano nel quadro del programma integrato; e) votare il bilancio annuale del programma; f) fare applicare il memorandum di accordo, per quanto riguarda i diritti e i doveri dei Partecipanti europei; g) emettere un parere, destinato ad essere trasmessa al Consiglio di Aerosat, su ogni domanda presentata da un Partecipante concernente l'utilizzazione della capacita' del sistema di satelliti aeronautici menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 2; h) in conformita' con i regolamenti dell'Organizzazione, consigliare il direttore generale sull'attribuzione dei posti per l'ufficio del programma comune affinche' sia tenuto debito conto, in particolare, degli aspetti aeronautici del programma.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese secondo il regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che s'applica mutatis mutandis, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Il programma integrato e' eseguito sotto la responsabilita' del direttore generale, in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. A meno che non sia diversamente convenuto nel presente accordo, l'Organizzazione esegue questo programma in conformita' con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. In particolare, il direttore generale dell'Organizzazione: a) fornisce il personale necessario per la partecipazione ai lavori dell'Ufficio del programma comune di Aerosat, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 del memorandum di accordo; b) assicura, per conto dei Partecipanti, la registrazione e la gestione tecnica e amministrativa dei contratti o "sub-contratti", in conformita' con i regolamenti e le procedure dell'Organizzazione; tuttavia, la preferenza e' data, nella misura del possibile, all'esecuzione del lavoro sui territori dei Partecipanti, prendendo in considerazione le raccomandazioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Le spese che risultano dall'esecuzione del programma integrato da parte dell'Organizzazione, ai sensi del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti, in conformita' con le disposizioni previste dall'allegato B del presente accordo. 2. I Partecipanti contribuiscono al finanziamento del detto programma, in conformita' ai principi e alla tabella definiti nell'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 100 MUC, comprendente le percentuali indicate al comma a) e b) del paragrafo 1 dell'allegato B. 3. Il Consiglio direttivo del programma approva i bilanci annuali del programma integrato con la maggioranza dei due terzi.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Con riserva delle disposizioni del memorandum di accordo: a) i diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma integrato sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'; b) la pubblicazione delle informazioni scientifiche derivanti dall'esecuzione del programma integrato e l'accesso a queste informazioni sono regolati dalle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione.
Accordo-art. 8
Articolo 8 L'Organizzazione prendera' tutte le misure contrattuali necessarie per diventare, per conto dei Partecipanti, coproprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del Programma integrato, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale compresa. Ogni cessione degli impianti o equipaggiamenti destinati all'Organizzazione dopo il termine del programma comune di Aerosat e' decisa dai Partecipanti d'intesa con il Consiglio della Organizzazione.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. I Partecipanti convengono, in vista della revisione del quadro finanziario globale accennato all'articolo 6, nel caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura che allora sara' in vigore nell'Organizzazione. 2. Nel caso in cui l'importo previsto al paragrafo 2 dell'articolo 6 dovesse essere rivisto per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, il Consiglio direttivo del programma decidera' circa le spese aggiuntive a carico dell'Organizzazione con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti qualora il costo cumulativo totale non superi i 155 milioni di dollari, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo. 3. Nel caso in cui questo costo cumulativo totale superasse i 155 milioni di dollari USA, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo, i Partecipanti che desiderassero nondimeno proseguire l'esecuzione del programma integrato si consulteranno e fisseranno le modalita' del suo proseguimento. Essi ne informeranno il Consiglio dell'Organizzazione, che prendera', all'uopo, ogni decisione necessaria. Gli altri Partecipanti si ritireranno dal programma, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.
Accordo-art. 10
Articolo 10 1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni responsabilita' nella quale potesse incorrere se la sua responsabilita' internazionale fosse coinvolta in conseguenza dell'esecuzione del programma integrato. 2. Ogni riparazione per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro di questo programma sara' accreditata sui bilanci annuali del programma integrato.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Le modalita' di esecuzione e di funzionamento del programma coordinato sono studiate dal Consiglio direttivo del programma in collegamento con le autorita' aeronautiche dei Partecipanti al citato programma. Nel caso in cui cariche relative al programma coordinato fossero affidate all'Organizzazione, le norme menzionate nel presente accordo sarebbero applicabili con riserva di eventuali disposizioni che dovranno essere stabilite dal Consiglio direttivo del programma.
Accordo-art. 12
Articolo 12 I Partecipanti prendono atto delle disposizioni del memorandum di accordo proposto e dei diritti e doveri che ne derivano per loro, ed esprimono il loro accordo perche' il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmarlo.
Accordo-art. 13
Articolo 13 1) Ogni controversia tra due o piu' partecipanti o tra alcuni partecipanti e l'Organizzazione riguardante la interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere risolta amichevolmente, sara' sottoposta, su richiesta di una delle parti della controversia, a un unico arbitro che sara' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato che e' Parte della controversia. 2) Le Parti all'accordo che non sono Parti nella controversia avranno il diritto di prendere parte al procedimento e la decisione dell'arbitro sara' vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi preso parte o no al procedimento.
Accordo-art. 14
Articolo 14 1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti fino al 31 dicembre 1971. 2. Gli Stati diventano parti dell'accordo: mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione; mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione, presso il Governo della Francia, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione. 3. Il presente accordo entrera' in vigore quando sara' stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione, sulla base della tabella di cui all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono diventati Parti all'accordo secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione sara' considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo al 31 dicembre 1971 puo' divenire parte fin alla sua entrata in vigore a condizione che: a) gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro consenso; b) il Governo interessato depositi uno strumento di adesione presso il Governo della Francia. 6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versera' un contributo uguale a quello che esso avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo al momento della sua entrata in vigore, e questo contributo sara' accreditato pro rata ai contributi dei partecipanti. 7. Il Governo di uno Stato non membro puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio statuira' all'unanimita' su tale domanda d'intesa con il Consiglio direttivo del programma che decidera' all'unanimita' le condizioni per l'adesione.
Accordo-art. 15
Articolo 15 1. Se un Partecipante si ritira dal programma integrato, in virtu' delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, egli e' tenuto a contribuire alle spese relative agli impegni il cui finanziamento e' stato precedentemente deciso. 2. Il ritiro dal programma prende effetto dalla data in cui il Partecipante che si ritira cessa di finanziare gli impegni di spesa relativi al programma, che sono decisi dal Consiglio direttivo del programma. 3. Il Partecipante che si ritira beneficia dei diritti conferiti ai Partecipanti il giorno della data effettiva del ritiro. A partire da questa data, non puo' scaturire per lui alcun diritto o dovere che risulti dalla parte del programma al quale egli non partecipa piu'.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Gli allegati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Accordo-art. 17
Articolo 17 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, il presente accordo puo' essere emendato su domanda di uno o piu' Partecipanti. L'Organizzazione dispone ugualmente del diritto d'iniziativa in materia di emendamenti per le disposizioni che creano nei suoi confronti dei diritti e dei doveri. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma secondo le disposizioni particolari contenute nelle clausole di revisione di detti allegati.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese fara' registrare l'accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 19
Articolo 19 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione tutte le firme, ratifiche, adesioni e la data di entrata in vigore dell'accordo e tutti i suoi emendamenti. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 9 dicembre 1971, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale trasmettera' copie certificate conformi a ciascun Governo e all'Organizzazione. (Seguono le firme)
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici. 1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA COMUNE DI SATELLITI AERONAUTICI (AEROSAT). Il programma comune di Aerosat provvede allo sviluppo e all'utilizzazione di un potenziale aeronautico preoperazionale al di sopra degli oceani Atlantico e Pacifico con gli scopi descritti ai punti (a-f) del paragrafo 2 dell'articolo 1 del memorandum di accordo menzionato nel preambolo del presente accordo. 2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE D'AEROSAT. Il programma comune d'Aerosat si compone di un programma integrato e di un programma coordinato. Il programma integrato, che e' contemplato dal presente accordo tra i Partecipanti e l'Organizzazione, comprende gli elementi fondamentali menzionati ai punti (a-d) dell'articolo 2 del memorandum d'accordo, che sono: lo sviluppo e la produzione dei satelliti; i lanci; gli impianti di controllo dei satelliti; la gestione del programma. Il programma coordinato comprende gli elementi fondamentali menzionati ai punti a) e b) dell'articolo 3 del memorandum d'accordo, cioe': gli impianti degli utilizzatori al suolo; l'equipaggiamento di volo. 3. - CALENDARIO. Partendo dall'ipotesi che il memorandum d'accordo possa essere firmato dall'Organizzazione e dall'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti fine 1971-inizio 1972, il calendario indicativo per il programma integrato viene stabilito nel modo seguente: attribuzione del contratto d'Aerosat: secondo semestre del 1972; date di lancio dei satelliti (vedere anche articolo 9 del memorandum d'accordo); lancio del satellite n. 1: sopra l'oceano Atlantico appena possibile e in ogni caso non piu' tardi dell'aprile 1975; lancio del satellite n. 2: sopra l'oceano Pacifico ad una data da fissarsi dal Consiglio d'Aerosat; lancio del satellite n. 3: sopra l'oceano Atlantico prima della fine del 1976; lancio del satellite n. 4: sopra l'oceano Pacifico prima della fine del 1977; completamento del programma comune d'Aerosat: come indicato nell'articolo 13 del memorandum d'accordo. 4. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente annesso possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici. 1. - COSTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO. Il quadro finanziario globale di 100 milioni di unita' di conto (U.C.) fissato al paragrafo 2 dell'articolo 6 del presente accordo e' basato sui seguenti preventivi: a) le spese dirette per il programma integrato per il periodo 1972-1979 sono valutate a: In milioni di U.C. al livello dei prezzi del 1971 1. Personale: Organizzazione e ufficio del programma comune.................. 4,850 2. Funzionamento: Spese di trasferimento dell'Organizzazione e contributi al funzionamento dell'ufficio del programma comune ..............................2,225 3. Immobilizzazione: Installazione di un terminale a terra di controllo dei satelliti (TTCS) e di un centro di controllo di satelliti (CCS) ...................2,750 4. Gestione e mantenimento delle installazioni: Gestione e mantenimento di un terminale a terra di controllo dei satelliti (TTCS) e di un centro di controllo di satelliti (CCS)................................................ 3,150 5. Sviluppo: Sviluppo di satellite e produzione di sei unita di volo............................................. 37,000 5 dispositivi di lancio a 7,5 MUC () 18,750 Studi ed esperimenti.................................... 1,000 56,750 ------------ Totale.........................69,725 b) le spese indirette, cioe' la quota parte del programma integrato sulle spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione, che dipendera' dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione; questa quota parte e' attualmente valutata in 19,3 MUC. () Benche' le stime del costo fatte nel memorandum d'accordo si applichino a sei dispositivi di lancio per quattro satelliti, i crediti che figurano espressamente nelle previsioni di bilancio della Organizzazione corrispondono a cinque dispositivi di lancio soltanto. 2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI. Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma integrato dall'Organizzazione, alle condizioni del presente accordo, in conformita' con la tabella qui di seguito riportata: Quote-parti di contributi Stati % Germania.............................................. 23,67 Belgio................................................ 3,75 Spagna................................................ 5,24 Francia............................................... 13,90 Italia................................................ 21,87 Paesi Bassi........................................... 4,71 Regno Unito........................................... 19,01 Svezia................................................ 4,64 Svizzera.............................................. 3,21 ------ Totale... 100,00 3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione da' le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato di progresso sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle richieste di contributi, sulle spese incorse e sulle ultime valutazioni dei costi per il compimento del programma integrato, conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione inerenti ai conti (capitolo III, sezione VI del regolamento finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da presentare ad esso (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1). 4. - REGOLE FINANZIARIE DA OSSERVARE. Le spese dirette derivanti dall'esecuzione del programma integrato dall'Organizzazione, alle condizioni del presente accordo, sono imputate a un conto gestione "programma" che e' stabilito ed amministrato dall'Organizzazione conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario. La quota parte del programma integrato sulle spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione e' fissata e attribuita al conto gestione "programma" conformemente ai principi e alle procedure adottati in materia dall'Organizzazione. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente annesso possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente annesso possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza di due terzi.
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI SULL'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITE METEOROLOGICO. PREAMBOLO I Governi della Repubblica federale tedesca, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (denominati qui di seguito "i Partecipanti"), Governi di Stati parti alla convenzione per la creazione di un'Organizzazione europea di ricerche spaziali, aperta alla firma a Parigi il 14 giugno 1962 (denominata qui di seguito "la convenzione") e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (denominata qui di seguito "l'Organizzazione"), Considerati gli obiettivi elaborati dall'Organizzazione meteorologica mondiale come pure dal Consiglio internazionale delle unioni scientifiche riguardanti lo sviluppo della meteorologia nel quadro del programma della Veglia meteorologica mondiale e del programma di ricerca sull'atmosfera globale (GARP), che hanno per scopo il miglioramento dei servizi degli organismi meteorologici grazie alla coordinazione internazionale e all'impiego di tecniche avanzate, come pure l'interesse manifestato dagli organismi europei di meteorologia per una partecipazione dell'Europa alla realizzazione di questi obiettivi, Desiderosi a questo fine di eseguire un programma europeo comprendente il progetto, lo sviluppo, la costruzione, la messa in orbita, la gestione e il controllo di un satellite preoperazionale di meteorologia, lo sviluppo e la messa in opera di installazioni al suolo associate, e inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia in questo campo, Riconoscendo l'interesse di utilizzare con il massimo di efficacia tutte le risorse disponibili e in particolare l'esperienza gia' acquisita in Europa nel campo dei satelliti meteorologici e tenendo conto specialmente della offerta fatta dal Governo francese all'Organizzazione alla 39ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione, Considerata la dichiarazione del 9 maggio 1972 fatta dai rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi succitati, Considerata la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione adottata alla sua 47ª sessione relativa all'accettazione della domanda concernente l'esecuzione di questo programma nel quadro dell'Organizzazione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Partecipanti intraprendono un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la costruzione, la messa in orbita, la gestione e il controllo di un satellite preoperazionale meteorologico (Meteosat), nonche' lo sviluppo e la messa a punto di impianti al suolo associati, come definiti all'allegato A del presente accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo 1 del presente accordo, in conformita' del calendario e delle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Ai fini dell'esecuzione di questo programma, l'Organizzazione fa uso dei risultati degli studi intrapresi anteriormente nel quadro del programma nazionale francese, di alcuni mezzi e del personale forniti dal Centro nazionale di studi spaziali (qui di seguito denominati il "CNES") di Francia. Le condizioni e le modalita' secondo cui il CNES fornisce la sua assistenza, e secondo cui l'Organizzazione ne fa uso, sono determinate da un accordo che dovra' essere concluso tra l'Organizzazione e il CNES.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformita' delle disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi che si riferiscono a piu' di un programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma ha il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie. 3. Il Consiglio direttivo del programma e' anche incaricato di mantenere stretti legami con gli organismi meteorologici nazionali e internazionali, e di definire le norme di utilizzazione del sistema. 4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che crede necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma di cui all'articolo 3 sono prese in conformita' del regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che si applica mutatis mutandis.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Salvo pattuizione contraria del presente accordo, la Organizzazione esegue il programma in conformita' delle norme e delle procedure in vigore nell'Organizzazione. Essa consulta il CNES, ove necessario, nei settori dove una cooperazione e' prevista dall'accordo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente accordo.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma dall'Organizzazione ai termini del presente accordo sono sopportate dai Partecipanti, conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 115 milioni di U.C. (al livello dei prezzi a meta' del 1971). 2. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati con la maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma all'interno del quadro menzionato al paragrafo 1 del presente articolo o riveduto conformemente all'articolo 7.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. I Partecipanti convengono, in vista di consentire la revisione del quadro di cui all'articolo precedente in caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione all'epoca considerata. 2. Se il quadro deve essere rivisto per dei motivi che non siano una variazione del livello dei prezzi, le disposizioni seguenti sono applicabili: a) se le eccedenze cumulative dei preventivi del costo al compimento del programma non oltrepassano il 20% dell'ammontare del quadro menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 6, il Consiglio direttivo di programma fissa le spese addizionali con la maggioranza di due terzi dei Partecipanti; b) se le eccedenze cumulative dei preventivi del costo al compimento del programma sono superiori al 20% dell'ammontare di questo quadro, i Partecipanti che lo desiderano si possono ritirare dal programma con riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Gli altri Partecipanti che desiderano proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, ogni necessaria decisione.
Accordo-art. 8
Articolo 8 I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, nella registrazione dei contratti e "sub-contratti" per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, per quanto possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori. 2. Le somme versate dall'Organizzazione al CNES a titolo di spese relative al personale da esso messo a disposizione dell'Organizzazione e agli esperimenti dietro fattura che esso esegue, sono considerate ai fini del calcolo, come assegnate alla Francia per quanto concerne la ripartizione geografica dei contratti dell'Organizzazione.
Accordo-art. 10
Articolo 10 L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria del satellite realizzato nel quadro del programma, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale inclusa.
Accordo-art. 11
Articolo 11 1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligazione cui essa andra' incontro se la sua responsabilita' internazionale e' impegnata come conseguenza dell'esecuzione del programma. 2. Ogni indennizzo per danni ricevuti dall'Organizzazione nel quadro del programma e' accreditata ai bilanci annuali del programma menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 6.
Accordo-art. 12
Articolo 12 1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti o tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non puo' essere regolata in via amichevole, e' sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un unico arbitro che e' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia. 2. Le parti dell'accordo che non sono parti alla controversia hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi o no preso parte al procedimento.
Accordo-art. 13
Articolo 13 1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti fino al 30 settembre 1972. 2. Gli Stati divengono parti dell'accordo: mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione, mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione. 3. Il presente accordo entra in vigore quando e' stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella di cui all'allegato B, ammonta ai due terzi del totale dei contributi, sono diventati parti dell'accordo a termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione e' considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 settembre 1972 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese. 6. A meno che il Consiglio direttivo del programma non decida diversamente all'unanimita', un Governo che diviene parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo e' accreditato pro rata ai contributi dei partecipanti.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimita' su questa domanda d'intesa con il Consiglio direttivo di programma che stabilisce alla unanimita' le condizioni di adesione.
Accordo-art. 15
Articolo 15 L'Organizzazione notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, il completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo, che decade alla ricezione di detta notifica.
Accordo-art. 16
Articolo 16 I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma a maggioranza di due terzi che rappresenti almeno due terzi dei contributi del programma.
Accordo-art. 17
Articolo 17 1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Questo ritiro prende effetto alla data della notifica, su riserva delle disposizioni seguenti: a) il Partecipante che si ritira e' tenuto a quietanzare nel modo convenuto l'ammontare dei suoi contributi al titolo del bilancio annuale in corso; b) il Partecipante che si ritira e' tenuto ad onorare i crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno approvati e utilizzati alla data di notifica del suo ritiro; c) il Partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo di programma fino all'adempimento dei suoi obblighi indicati qui sopra sub a) e b). Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente connesse a detti obblighi. 2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o dovere puo' nascere, per il Partecipante che si ritira, dalla parte del programma cui esso non contribuisce piu', a meno che non si sia convenuto altrimenti tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo 14, si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Gli alleati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Accordo-art. 19
Articolo 19 1. Il presente accordo puo' essere riveduto a domanda di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di detti annessi.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese fara' registrare l'accordo, presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 21
Articolo 21 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e degli emendamenti ad esso apportati, nonche' di tutti gli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Neuilly-sur-Seine il 12 luglio 1972, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione. (Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A all'accordo tra alcuni Sati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico. 1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DEL SATELLITE METEOROLOGICO EUROPEO. Il programma provvede al progetto, allo sviluppo, alla costruzione, alla messa in orbita, alla gestione e al controllo di un satellite meteorologico geostazionario (METEOSAT), cosi' come allo sviluppo e alla messa in opera di impianti a terra associati. Questo sistema deve costituire un contributo dell'Europa al programma di ricerca globale sull'atmosfera (GARP) e alla Veglia meteorologica mondiale; esso deve soddisfare ai bisogni propri della comunita' meteorologica europea in materia di mezzi spaziali. 2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA. Il programma che e' contemplato dal presente accordo si divide in due parti corrispondenti al settore spaziale e al settore terrestre. 2.1. - Settore spaziale. Questa parte del programma comprende i seguenti elementi fondamentali: (a) lo sviluppo di un satellite geostazionario destinato a: una missione di osservazione per presa di immagini nelle bande infrarosse e visibili dello spettro elettromagnetico; una missione di diffusione di queste immagini verso gli utenti; una missione di raccolta dati emessi da stazioni automatiche, ivi compresa, quando cio' si giustifica, l'interrogazione di queste stazioni; (b) la realizzazione di due unita' di volo di questo satellite e di una serie di pezzi di ricambio; (c) il lancio di una unita' di volo la cui posizione sull'orbita geostazionaria sara' determinata dal Consiglio direttivo del programma. 2.2. - Settore terrestre. Questa parte del programma e' costituita da: () (a) la realizzazione di equipaggiamenti al suolo associati comprendente: (i) una stazione di acquisizione di dati, di telecomandi e di ricerca (DATTS), (ii) un centro di controllo delle operazioni (OCC), (iii) un centro di informazioni e di collocazione dei dati (DRCC), (iv) un centro di estrazione d'informazioni meteorologiche (MIEC), (v) un terminale meteorologico (MT), (vi) la realizzazione di un prototipo e di un dossier di fabbricazione di una stazione primaria di utilizzazione dei dati (PDUS)e di una stazione secondaria di utilizzazione dei dati (SDEUS), (vii) la realizzazione di equipaggiamenti prototipi di collegamento di piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un dossier di fabbricazione di questi equipaggiamenti. L'insieme degli equipaggiamenti definiti ai punti (i) - (iv) saranno designati sotto il nome di installazioni al suolo Meteosat (GFM); (b) la preparazione del software per lo sfruttamento delle installazioni al suolo, escluso il software del MIEC; (c) l'integrazione delle differenti installazioni del settore a terra (DATTS, OCC, DRCC, MIEC, terminale meteorologico (MT), PDS e SDUS) e il rodaggio del sistema corrispondente. La parte relativa al settore a terra non comprende: il collegamento del terminale meteorologico (MT) con i centri meteorologici nazionali (MC), il software del centro di estrazione di informazioni meteorologiche (MIEC) e tutte le modifiche che dovrebbero esservi apportate, le spese di funzionamento del settore a terra personale, spese di affitto, beni di consumo) per la fase operazionale dopo il lancio del satellite e la verifica del buon funzionamento dell'insieme del sistema. () La terminologia utilizzata e' spiegata nella tabella qui unita. 3. - CALENDARIO. Il calendario indicativo per il programma e' stabilito come segue: avviamento della fase competitiva di definizione del progetto (PDP): dicembre 1972; lancio del satellite: fine 1976. 4. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente annesso possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Terminologia applicabile agli equipaggiamenti a terra Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico. 1. - COSTO DEL PROGRAMMA. Il pacchetto finanziario globale di 115 milioni di unita' di conto fissato al paragrafo 1 dell'articolo 6 dell'accordo si basa sui seguenti preventivi: (a) le spese dirette per il programma per il periodo 1972-79 sono valutate come segue e riferite indicativamente ai seguenti elementi: In milioni di unita di conto al livello dei prezzi a meta' ' 1971 (i) Fase di definizione (PDP).................... 3 (ii) Sviluppo del satellite e realizzazione di due unita di volo e di una serie di pezzi di ricambio.... 53 (iii) Lancio di un satellite (avviatore Thor Delta) 8 (iv) Equipaggiamenti a terra comprendenti: la realizzazione e la messa in opera di istalla- zioni a terra Meteosat (GFM) comprendente una stazio- ne d'acquisizione di dati, di raccolta e di teleco- mando, un centro di controllo delle operazioni, un centro di informazioni e di collocazione dei dati e un centro di estrazione di informazioni meteorologi- che, nonche di un terminale meteorologico, la realiz- zazione di un prototipo e di un dossier di fabbrica- zione di una stazione primaria di utilizzazione dei dati e di una stazione secondaria di utilizzazione dei dati, la realizzazione di equipaggiamenti proto- tipi di collegamento delle piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un dossier di fabbricazione di questi equipaggia- menti, la preparazione del software per l'espletamen- to delle istallazioni a terra (ad esclusione del Cen- tro di estrazione di informazioni meteorologiche).... 14 (v) Margine di alea tecnico...................... 6 (vi) Spese dirette interne dell'Organizzazione (personale, funzionamento, istallazione)............. 6 Totale... 90() (b) le spese indirette, cioe' la quota parte del programma alle spese comuni e alle spese di sostegno dell'Organizzazione, dipendente dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione; questa quota parte e' attualmente valutata in 22,8 MUC. 2. - QUOTE DI CONTRIBUTI. Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma dell'Organizzazione, a termini del presente accordo, conformemente nelle proporzioni seguenti: Quota-parte di contribui Stati % Repubblica federale di Germania......................... 21,66 Belgio.................................................. 4,06 Danimarca............................................... 2,41 Francia................................................. 23,70 Italia.................................................. 15,07 Regno Unito............................................. 20,60 Svezia.................................................. 5,02 Svizzera................................................ 3,48 Totale... 100,00 () Queste spese non includono le spese di funzionamento del settore a terra (personale, spese di affitto, beni di consumo) per la fase operazionale dopo il lancio. 3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione da' le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato di avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulla attribuzione dei contributi, sulle spese incorse e sulle ultime valutazioni dei costi per il compimento del programma conformemente alle disposizioni afferenti il regolamento finanziario della Organizzazione relative ai conti (titolo III, sezione VI del regolamento finanziario) ed alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da presentarsi (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1). 4. - REGOLE FINANZIARIE DA OSSERVARE. Le spese dirette derivanti dall'esecuzione del programma da parte dell'Organizzazione, a termini del presente accordo, sono imputate ad un conto gestione "Programma" che e' creato e amministrato dall'Organizzazione conformemente alle disposizioni afferenti il regolamento finanziario. La quota parte del programma delle spese comuni e delle spese di sostegno della Organizzazione viene stabilita e imputata al conto gestione "Programma" conformemente ai principi e alle procedure adottati in materia dalla Organizzazione. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo allegato possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza di due terzi.
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA SPACELAB. PREAMBOLO I Governi firmatari del presente accordo (di seguito chiamati "i Partecipanti") che sono i Governi degli Stati contraenti della Convenzione firmata il 14 giugno 1972 relativa alla fondazione di un'Organizzazione europea di ricerche spaziali (di seguito chiamata "La Convenzione"), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (di seguito chiamata "l'Organizzazione"), Vista l'offerta fatta dalle autorita' degli Stati Uniti all'Europa di partecipare al programma post-Apollo sviluppando uno o piu' moduli di ricerca e d'applicazione e facendo uso del sistema di navette spaziali orbitali, Ricordando la risoluzione n. 3 della conferenza spaziale europea del 24 luglio 1970 relativa alla partecipazione al programma post-Apollo, nonche' all'accordo raggiunto dalla conferenza spaziale europea nella riunione di Bruxelles del 20 dicembre 1972 riguardante la realizzazione del programma Spacelab, che e' stato notificato alle autorita' degli Stati Uniti e in base al quale questo programma dovra' essere attuato in un primo momento dall'Organizzazione e successivamente dovra' essere portato avanti dalla costituenda Agenzia spaziale europea, Considerando i vantaggi derivanti alla cooperazione internazionale da un attivo contributo dell'Europa alla realizzazione del piu' importante programma spaziale attualmente esistente, ed i vantaggi che deriveranno all'Europa dallo sviluppo della sua tecnologia spaziale grazie alla sua partecipazione a questo programma, Facendo riferimento all'autorizzazione gia' data dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 50ª sessione (ESRO/C/MIN/50), in base alla quale il direttore generale ha avviato la fase di definizione del progetto relativo al programma Spacelab, Considerando il progetto di un memorandum di accordo (ESRO/C(73)2, rev. 1, allegato III) tra l'Organizzazione e la "National Aeronautics and Space Administration, (NASA) del Governo degli Stati Uniti (di seguito chiamato "il memorandum d'intesa"), Tenuto conto della risoluzione relativa all'approvazione dell'attuazione del programma Spacelab nell'ambito dell'Organizzazione (ESRO/C/LIII/Ris. 1 - Finale), Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. I Partecipanti avviano ai sensi del presente accordo, ed in particolare dell'art. 5 di esso, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, un programma il cui oggetto e' la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione dello Spacelab considerato come parte tecnicamente integrante del sistema di navette spaziali orbitali degli Stati Uniti e come contributo dell'Europa al programma post-Apollo assieme al quale esso dev'essere utilizzato. 2. I fini e gli elementi del programma Spacelab sono descritti nell'allegato A del presente accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Il programma menzionato all'art. 1 viene suddiviso in due fasi e precisamente in una fase di definizione, gia' iniziata, ed una fase di progettazione, sviluppo e costruzione. 1. Scopo della fase di definizione (sottofasi B1-B 3) dello Spacelab e' di fissare la configurazione dello Spacelab secondo le esigenze degli utilizzatori e definire i sottosistemi corrispondenti. Sulla base dei risultati ottenuti alla conclusione della sottofase B 2 verranno elaborati una proposta tecnica ed un piano di sviluppo nonche' un'analisi dettagliata dei costi ed un preventivo dei costi per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. 2. Gli elementi per l'analisi dettagliata dei costi ai sensi del comma primo dovranno essere a disposizione dei partecipanti il 12° agosto 1973 e verranno inviati anche agli altri Stati membri dell'Organizzazione. 3. La decisione di passare alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione verra' presa in conformita' con le disposizioni dell'art. 5.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. L'Organizzazione attua il programma Spacelab, in applicazione delle disposizioni dell'art. VIII dell'accordo, conformemente al calendario ed alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Ove il presente accordo non stabilisca diversamente l'Organizzazione realizzera' il programma secondo le disposizioni e le procedure vigenti nell'Organizzazione. 3. Ai fini della collaborazione con la NASA di cui all'art. 1 e per assicurare una perfetta integrazione dello Spacelab con gli altri elementi del sistema orbitale di navette spaziali, l'Organizzazione mettera' a punto sulla base dei memorandum d'intesa una struttura per la collaborazione ed il coordinamento con la NASA. Gli utilizzatori europei scientifici e tecnici saranno associati ai lavori dell'Organizzazione e della NASA.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Un Direttorio di programmazione composto da rappresentanti dei Partecipanti e' responsabile per il programma e prende tutte le decisioni concernenti il programma stesso in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. Per le questioni riguardanti piu' di un programma dell'Organizzazione il Direttorio di programmazione si consultera' con il Consiglio dell'Organizzazione, al quale presentera' tutte le raccomandazioni necessarie. 3. Il Direttorio di programmazione ha in particolare il compito: a) di impartire al direttore generale dell'Organizzazione tutte le direttive necessarie per l'attuazione del programma ed in particolare per quanto concerne l'interfacie del programma con altre parti del sistema orbitale di navette spaziali degli Stati Uniti; b) di fare in modo che l'Organizzazione allacci stretti rapporti con i futuri utilizzatori europei del sistema Spacelab; c) di assicurare l'applicazione del memorandum d'accordo e di ogni altro documento giuridico pertinente per quanto concerne diritti e doveri dei partecipanti; d) ove possibile, di prendere in esame almeno tre anni prima della conclusione dello Spacelab la regola di procedura per la realizzazione dei principi di cui all'art. 10 del presente accordo. 4. Il Direttorio di programmazione puo' creare gli organi consultivi che gli sembrino necessari per una buona attuazione del programma. 5. Ove il presente accordo non stabilisca diversamente, il Direttorio di programmazione prende le sue decisioni in conformita' con il Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che si applica mutatis mutandis.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Il massimale finanziario del programma verra' stimato alla data della presentazione alla firma del presente accordo, sulla base degli elementi descritti all'allegato B di esso, a 308 milioni di unita' di conto (prezzi alla meta' del 1973). Questa somma verra' riesaminata alla fine della sottofase B 2 della fase di definizione. I Partecipanti convengono che se nel corso di questo riesame le ipotesi finanziarie globali vengono confermate, essi proseguiranno il programma e daranno inizio alla sottofase B 3 della fase di definizione nonche' alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Se i preventivi di spesa vengono invece superati in maniera notevole, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma; invece quei Partecipanti che desiderano continuare il programma, si consulteranno tra loro e fisseranno le condizioni per il proseguimento del programma stesso. 2. I Partecipanti fissano per gli studi della fase di definizione che si conclude alla fine del 1973 un massimale finanziario di 10 milioni di unita' di conto. I Partecipanti concordano per il finanziamento di tali studi contributi conformi alla tavola contenuta nell'allegato B del presente accordo, tuttavia solo entro l'ammontare necessario per la realizzazione delle sottofasi B1 e B2 che si concludono alla fine del luglio 1973, al momento del riesame di cui al comma primo i Partecipanti decideranno se sbloccare l'ammontare del massimale finanziario corrispondente alla sottofase B3. 3. Nel fissare il massimale globale di questo programma ai sensi del comma primo i Partecipanti stabiliscono di comune accordo l'ammontare dei loro contributi. 4. I bilanci annuali relativi al programma vengono approvati con la maggioranza dei due terzi dal Direttorio di programmazione nell'ambito del massimale finanziario considerato.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Per l'eventuale revisione del massimale globale del programma di cui all'art. 5, comma terzo, in caso di variazione dei prezzi i Partecipanti concordano di applicare la procedura vigente nell'Organizzazione in quel momento. 2. Se il massimale globale dev'essere rettificato per motivi diversi dalla variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti: a) se l'aumento non supera il 70% del massimale globale del programma, nessun Partecipante ha il diritto di ritirarsi dal programma; in tal caso il Direttorio di programmazione fissa le spese supplementari con la maggioranza dei due terzi, b) se il massimale finanziario globale viene superato di piu' del 20% complessivamente i Partecipanti, se lo desiderano, possono non ritirarsi dal programma, fatte salve le disposizioni dell'art. 17. Quei Partecipanti che desiderano proseguire nella realizzazione del programma, si consulteranno e fisseranno le modalita' per il proseguimento del programma stesso. Essi ne riferiranno al Consiglio dell'Organizzazione che decidera' le disposizioni necessarie.
Accordo-art. 7
Articolo 7 I diritti della proprieta' intellettuale che derivano dall'attuazione del programma nonche' l'accesso alle informazioni tecniche da essa derivanti e la loro utilizzazione sono riservate ai Partecipanti, ove questo non sia in contrasto con le disposizioni del memorandum d'intesa; l'Organizzazione ha tuttavia il diritto di utilizzarle a titolo gratuito per l'insieme della sua attivita'.
Accordo-art. 8
Articolo 8 1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a stipulare i contratti necessari per la realizzazione del programma in conformita' con le disposizioni e con le procedure dell'Organizzazione. Nei limiti del possibile, tuttavia, nell'assegnazione dei contratti e sottocontratti per la realizzazione del programma si dovra' dare la precedenza in primo luogo alla realizzazione dei lavori nel territorio dei Partecipanti ed in secondo luogo ai lavori da attuarsi nel territorio degli altri Stati membri dell'Organizzazione, tenendo presente le decisioni del Consiglio in materia di politica contrattuale e di ripartizione dei lavori. 2. A tal fine la ripartizione geografica tra i Partecipanti dei contratti relativi al programma Spacelab deve corrispondere alle percentuali di contribuzione dei Partecipanti. Poiche' la parte dei lavori che devono essere realizzati sul territorio degli Stati non membri, sia nell'ambito di accordi diretti dell'Organizzazione che nel quadro di sottocontratti piazzati dal contrattante industriale principale, sara' presumibilmente per questo programma notevolmente grande, l'Organizzazione dovra' seguire il volume di questi accordi e sottoaccordi e garantire che essi siano esclusi dalla elaborazione di statistiche relative alla distribuzione geografica dei contratti tra i Partecipanti.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. L'Organizzazione, che agisce in nome dei Partecipanti, e' proprietaria degli elementi dello Spacelab realizzati nell'ambito del programma nonche' degli impianti e dell'equipaggiamento acquistati per la sua realizzazione. 2. Le modalita' in base alle quali gli elementi dello Spacelab realizzati in attuazione del presente accordo e descritti nell'allegato A possono essere messi a disposizione della NASA, verranno regolate nel memorandum d'intesa tra l'Organizzazione e la NASA e, se del caso, nell'accordo internazionale di cui all'art. 10 tra i Partecipanti ed il Governo degli Stati Uniti. La decisione relativa ad una cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquisiti spetta al Direttorio di programmazione di comune accordo con il Consiglio dell'Organizzazione.
Accordo-art. 10
Articolo 10 I Partecipanti intendono definire previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione, in un accordo con il Governo degli Stati Uniti le modalita' relative all'utilizzazione dello Spacelab e delle altre parti del sistema orbitale di navette spaziali nonche' in particolare delle navette spaziali, all'accesso alla tecnologia degli Stati Uniti nonche' ad ogni altra questione riguardante il presente accordo.
Accordo-art. 11
Articolo 11 1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni obbligo che le puo' derivare se a seguito della realizzazione del programma verra' impegnata la sua responsabilita' di Organizzazione internazionale. 2. Ogni indennizzo per danni avvenuto dall'Organizzazione verra' accreditato sul bilancio annuale del programma di cui all'art. 5, comma quarto.
Accordo-art. 12
Articolo 12 I Partecipanti hanno preso atto delle disposizioni del previsto memorandum d'intesa con la NASA nonche' dei diritti e doveri che ne derivano e si dichiarano d'accordo sul fatto che il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmare il memorandum d'intesa nella stesura approvata dal Direttorio di programmazione e dal Consiglio. Ove questo memorandum d'intesa non entri in vigore ed a esso vengano apportate modifiche di rilievo, i Partecipanti si consulteranno sulle misure da prendersi.
Accordo-art. 13
Articolo 13 1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti oppure tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non possa essere risolta amichevolmente sara' sottoposto, su richiesta di una delle Parti in causa ad un unico arbitro che verra' designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' appartenere ad uno degli Stati parti della controversia, ne' avervi la residenza stabile. 2. Le Parti contraenti del presente accordo non interessate alla controversia possono prendere parte alla procedura; la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i Partecipanti e l'Organizzazione sia che abbiano preso parte o meno alla procedura.
Accordo-art. 14
Articolo 14 1. Il presente accordo e' aperto alla firma da parte degli Stati membri dell'Organizzazione dal 1 marzo 1973 al 10 agosto 1973. Se a quella data il presente accordo, in conformita' con il comma terzo, sara' entrato in vigore, il termine per la firma si proroga al 23 settembre 1973. 2. Gli Stati diventano Parti contraenti del presente accordo: mediante la firma senza riserve di ratifica o di approvazione oppure mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese nel caso che l'accordo sia stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione. 3. Il presente accordo entra in vigore non appena sara' stato firmato dall'Organizzazione e non appena gli Stati, che secondo la tabella dell'allegato B corrispondono i due terzi dei contributi per la sottofase B2, sono diventati, in conformita' con il paragrafo 2, Parti contraenti del presente accordo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere appena possibile la ratifica o l'approvazione, equivale al deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. I Governi degli Stati membri dell'Organizzazione che non avranno firmato l'accordo entro il 10 agosto 1973, possono aderire all'accordo anche dopo questa data, ove gli altri Governi contraenti diano la loro approvazione. In tal caso i Governi interessati dovranno depositare presso il Governo della Repubblica francese uno strumento di adesione; essi possono anche divenire Parti contraenti del presente accordo applicando il paragrafo 4 del presente articolo. 6. Ove il Direttorio di programmazione non disponga diversamente all'unanimita', i Governi che entrano a far parte del presente accordo in applicazione del paragrafo 5 pagano lo stesso contributo che se fossero state Parti contraenti all'entrata in vigore dell'accordo, i loro contributi, che devono comprendere anche un contributo alle spese della fase di definizione, verranno accreditati agli altri partecipanti pro-rata ai loro contributi al bilancio del programma.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Il Governo di Stati non membri dell'Organizzazione puo' chiedere al Consiglio dell'Organizzazione l'adesione al programma; il Consiglio decide su queste domande all'unanimita' e d'accordo col Direttorio di programmazione che stabilisce all'unanimita' le modalita' d'adesione.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Dopo aver consultato il Direttorio di programmazione l'Organizzazione notifica ai Partecipanti la conclusione del programma in conformita' col presente accordo la cui validita' ha fine al ricevimento di tale notifica.
Accordo-art. 17
Articolo 17 1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in conformita' all'art. 6, paragrafo 2, egli notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro diviene effettivo il giorno della notifica fatte salve le disposizioni seguenti: a) il partecipante che intende ritirarsi e' tenuto a versare nella maniera convenuta i suoi contributi al bilancio annuale corrente o anteriore; b) il Partecipante che intende ritirarsi e' tenuto a pagare la sua parte nel bilancio dell'esercizio corrente o antecedente di crediti di pagamento corrispondenti agli impegni autorizzati ed utilizzati, relativamente alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione; c) il Partecipante che intende ritirarsi resta membro del Direttorio di programmazione fintantoche' non ha assolto ai suoi impegni di cui ai paragrafi a) e b). Egli ha diritto di voto solo relativamente alle questioni che sono in stretto rapporto con tali impegni. 2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino al momento in cui ha effetto il suo ritiro. Per quanto concerne disposizioni e sviluppi decisi dopo il suo ritiro, nessun diritto o dovere gli possono derivare da quella parte del programma al quale egli non contribuisce piu', ove non sia stato concordato diversamente tra lui e gli altri Partecipanti. L'art. XVII della convenzione dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, che ha aderito al Programma in applicazione dell'articolo 15, intende ritirarsi da esso, il presente articolo si applica mutatis mutandis.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 19
Articolo 19 1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa il presente accordo puo' essere modificato su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Le modifiche entrano in vigore non appena tutte le Parti hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario. 2. Fatte salve le disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa gli allegati del presente accordo possono essere modificati dal Direttorio di programmazione conformemente alle clausole di revisione contenute in tali allegati.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Non appena il presente accordo e' entrato in vigore, il Governo della Repubblica francese lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' con l'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 21
Articolo 21 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti ed alla Organizzazione la data della sua entrata in vigore e dei suoi emendamenti nonche' il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione e di adesione e delle dichiarazioni d'intenzione riguardo all'applicazione provvisoria dell'accordo. IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti opportunamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Neuilly-sur-Seine il 15 febbraio millenovecentosettantatre, in lingue francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che verra' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmettera' copie certificate a tutti i Partecipanti ed all'Organizzazione. (Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione di un programma Spacelab. 1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA SPACELAB. Il programma Spacelab comprende la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di moduli di laboratorio abitabili pressurizzati e di porta-strumenti non pressurizzati in vista dell'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione nel quadro delle missioni della navetta. Il modulo di laboratorio ed il porta-strumenti saranno trasportati, insieme o separatamente, nel compartimento di carico utile della navetta fino ad una orbita terrestre e ritorno; essi sono fissati sui piani orbitali e vengono manovrati da esso per tutta la durata della missione. Il modulo di laboratorio e' caratterizzato da una atmosfera pressurizzata che non rende necessario l'uso di uno scafandro, da grande adattabilita' per il ricevimento del materiale di laboratorio e d'osservazione a costi minimi per gli utilizzatori, da un accesso rapido per gli utilizzatori ed un disturbo minimo per le operazioni al suolo dell'orbiter della navetta. Il porta-strumenti che accoglie i telescopi, le antenne ed altri strumenti ed apparecchi, destinati ad essere direttamente esposti nello spazio sara' di norma fissato al modulo di laboratorio e gli esperimenti saranno telecomandati dal modulo di laboratorio; tuttavia esso potra' anche essere fissato direttamente all'orbiter e comandato dalla cabina dell'orbiter stesso. Una descrizione piu' dettagliata del progetto sara' inclusa nel piano di progetto preliminare elaborato congiuntamente alla NASA. 2 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA. 2.1. - Fase di definizione (fase B). Sottofase B1: continuazione dell'analisi del progetto scelto; identificazione dei sotto-sistemi critici dal punto di vista dei costi; eventuale adattamento delle strutture industriali. Sottofase B2: elaborazione di una proposta tecnica relativa alla scelta di un sistema ed alla creazione di un opportuno piano di sviluppo con una analisi dettagliata dei costi, ed una stima dei costi da farsi da parte dell'Organizzazione per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Sottofase B3: Sulla base del sistema scelto alla fine della sottofase B2 si realizzeranno i lavori seguenti: studio di progetto preliminare relativo ai sotto-sistemi corrispondenti; analisi delle operazioni; elaborazione di una proposta fissa per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Questa sottofase termina con la scelta del contrattante principale per la fase seguente. 2.2. - Fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Preparazione delle specificazioni di dettaglio e dei progetti di fabbricazione per i singoli elementi dello Spacelab. Sviluppo degli elementi dello Spacelab. Sperimentazione, montaggio e verifica dello Spacelab completo. Sono previsti per la consegna alla NASA: un'unita' di volo dello Spacelab, un modello funzionale dello Spacelab, due serie d'equipaggiamento al suolo dello Spacelab, nonche' gli eventuali pezzi di ricambio e l'opportuna documentazione. 3. - CALENDARIO. Attualmente si prevede il seguente calendario: Fase di definizione (fase B). Sottofase B1: meta' novembre 1972-fine gennaio 1973; Sottofase B2: inizio febbraio 1973-fine luglio 1973; Sottofase B3: inizio agosto 1973-fine 1973. Fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Il primo volo dello Spacelab e' previsto per il 1979. 4.- CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione del programma Spacelab. 1. - COSTI DEL PROGRAMMA. Il volume finanziario globale viene stimato a 308 milioni di unita' di conto (MUC) sulla base dei prezzi della meta' del 1973 e comprende gli elementi seguenti: Fase di definizione; il massimale finanziario per questa fase e' stato fissato a 10 MUC e si suddivide come segue: sottofase B2: 7 MUC; sottofase B3: 3 MUC. Fase di progettazione, sviluppo e costruzione: il massimale finanziario verra' fissato in conformita' coll'articolo 5 paragrafo 1 dell'accordo. I costi del contratto principale di realizzazione sono stimati a 175 MUC. Spese interne (stimate a 30 MUC) ed una parte delle spese comuni e di mantenimento (stimate a 33 MUC). Una riserva per spese supplementari, ivi compresa la tecnologia spaziale, fissata a 15 MUC, ed una voce stimata a 45 MUC per le modifiche derivanti dal programma di navette spaziali e che non sono coperte dal contratto principale di realizzazione. 2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI. (a) Ogni Partecipante contribuisce, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, conformemente alla tabella seguente valida per il 1973 alle spese derivanti dall'attuazione da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo della sottofase B2 della fase di definizione. Quota di Stati contribuzione % Repubblica federale tedesca............................ 52,55 Belgio................................................. 4,20 Spagna................................................. 2,80 Francia................................................ 10,00 Paesi Bassi............................................ 2,00 Regno Unito............................................ 6,30 Svizzera............................................... 1,00 Italia ed altri Stati.................................. 21,15 Totale... 100,00 (b) La tabella dei contributi per l'attuazione della sottofase B3 e della fase di progettazione, sviluppo e costruzione verra' stabilita dagli Stati contraenti del presente accordo alla conclusione della sottofase - B2 (vedi articolo 5 del presente articolo). 3. - RESOCONTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE. Il direttore generale dell'Organizzazione impartisce, in conformita' con le disposizioni dell'ordinamento finanziario della organizzazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio dell'Organizzazione relativamente ai resoconti periodici che gli dovranno essere presentati (documento ESRO/C/306 add. 2 n. 1) Le direttive necessarie per la presentazione di resoconti sullo Stato e la distribuzione geografica dei lavori, sul ritiro dei contributi, sulle spese sostenute e sulle piu' recenti valutazioni dei costi complessivi del programma. 4. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE. Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo vengono contabilizzate nel bilancio del programma che viene fissato e amministrato dall'Organizzazione in base alle disposizioni del suo ordinamento finanziario. La quota parte del programma relativa alle spese comuni ed alle spese di mantenimento della Organizzazione viene determinata e contabilizzata in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dell'Organizzazione. 5. - CLAUSOLA DI REVISIONE. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza di due terzi.
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E' L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITI DI TELECOMUNICAZIONI. PREAMBOLO I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (qui di seguito denominati "i Partecipanti"), Governi di Stati parti della convenzione per la creazione di un'organizzazione europea di ricerche spaziali aperta alla firma il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata "la convenzione"), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"), Considerando gli obiettivi elaborati (dopo aver consultato la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni "CEPT" e l'Unione europea di radiodiffusione "UER" conformemente alle risoluzioni della conferenza dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni "Bruxelles, aprile 1970 e Vienna, aprile 1972") che son quelli di mettere a disposizione delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (qui di seguito denominate "gli utenti"), a partire dal 1980, sicuri collegamenti spaziali capaci di smaltire una parte del traffico intra-europeo di telecomunicazioni pubbliche e gli scambi di programmi televisivi; Considerando che il raggiungimento di questi obiettivi richiede rilevanti sforzi di sviluppo tecnologico che assicureranno lo sviluppo, dell'industria europea e la metteranno in grado di partecipare in maniera piu' competitiva alla realizzazione di altri sistemi di telecomunicazioni spaziali; Desiderosi a tal fine di eseguire un programma europeo comprendente il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni, e la messa a disposizione degli utenti di satelliti operazionali sicuri e inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia in questo settore; Avendo preso nota del completamento della fase preparatoria di detto programma, e ricordando, l'approvazione dell'esecuzione della fase sperimentale successiva data durante la 44ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione il 20 dicembre 1971 (ESRO/C/XLIII/RES. 3 (Final) capitolo 1.3); Vista la dichiarazione del 13 aprile 1973 fatta dai Rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi suddetti; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione adottata nella sua 56ª sessione relativa alla accettazione della domanda di esecuzione di tale programma nel quadro dell'Organizzazione; Visto il memorandum dell'accordo tra l'Organizzazione e il Ministero delle comunicazioni del Canada relativo alla loro cooperazione nel settore della tecnologia spaziale avanzata, firmato il 18 maggio 1972, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Partecipanti intraprendono un programma, strutturato in fasi, avente per fine il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni rispondente agli obiettivi degli utenti nonche', al suo completamento, la messa a disposizione di questi ultimi, di satelliti operazionali sicuri. Gli elementi di tale settore spaziale sono descritti all'allegato A del presente accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Il programma menzionato al suddetto articolo primo si scagliona in due fasi. Esso e' stato preceduto da una fase preparatoria di definizione del programma (fase 1), attualmente terminata. Queste due fasi, la cui descrizione figura all'allegato A del presente accordo son le seguenti: a) Una fase tecnologica e sperimentale, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di comunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2). Questa fase potra' essere rivista in ogni momento adatto durante la sua esecuzione in vista dell'inclusione di una sottofase (2-bis) comprendente lavori addizionali sulle tecniche avanzate e studi specializzati. b) Una fase di sviluppo di due unita' di volo operazionale e, se del caso, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonche', a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unita' di volo operazionali, l'una in orbita e l'altra a terra, a condizioni da definire tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3). 2. Le decisioni di passaggio alla sottofase 2-bis e alla fase 3 sono prese conformemente alle disposizioni del sottoindicato articolo 5.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo primo di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Salvo stipulazione contraria del presente accordo, l'Organizzazione esegue il programma in conformita' con le regole e procedure in vigore nell'Organizzazione.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformita' con le disposizioni del presente accordo. 2. Per i problemi che si riferiscono a questo programma e ad un altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma svolge il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le necessarie raccomandazioni. 3. Il Consiglio direttivo del programma e' anche incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali di telecomunicazioni al fine di poter rispondere ad una eventuale riorientazione degli obiettivi operazionali del settore spaziale previsto; esso definisce le norme d'utilizzazione del settore spaziale della fase 2 a fini sperimentali e preoperazionali. 4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma. 5. Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse, le norme di voto fissate dalla convenzione o dal Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le decisioni relative all'avviamento e al contenuto preciso della sottofase 2-bis e della fase 3 del programma sono prese dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione relativa alla fase 3 non puo' essere presa, i Partecipanti che desiderano tuttavia proseguire l'esecuzione del programma si consultano e fissano le modalita' della Sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Le spese risultanti dall'esecuzione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo sono sostenute dai Partecipanti conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo e nei limiti dei pacchetti finanziari fissi relativi ad ogni fase come determinati in conformita' con le disposizioni del presente articolo. 2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento della fase 2 del programma sulla base di un pacchetto finanziario fisso di 115,1 milioni d'unita' di conto (al livello dei prezzi della meta' - 1972), al quale si aggiunge una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimate a 28 milioni d'unita' di conto. 3. Appena possibile durante la fase 2 e una volta soddisfatte le condizioni menzionate all'articolo 5 di cui sopra i Partecipanti determineranno, alla maggioranza menzionata al detto articolo 5, un pacchetto finanziario fisso relativo all'esecuzione della fase 3. 4. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati alla maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma nel quadro del pacchetto finanziario fisso considerato.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. I partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione del pacchetto finanziario fisso della fase considerata, di applicare la procedura in vigore all'Organizzazione in caso di variazione del livello dei prezzi. 2. Se un pacchetto fisso deve essere revisionato per altri motivi, diversi da una variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti: a) Nella misura in cui non vi siano eccedenze cumulative di costi superiori al 20%0 dell'ammontare del pacchetto finanziario fisso della fase in corso, nessun Partecipante puo' ritirarsi dal programma e il Consiglio direttivo del Programma fissa le spese addizionali a maggioranza dei due terzi. b) In caso di eccedenze cumulative di costi superiori al 20% dell'importo del pacchetto fisso considerato, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal Programma sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Coloro che volessero proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.
Accordo-art. 8
Articolo 8 I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservate ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'.
Accordo-art. 9
Articolo 9 I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma in conformita' dei regolamenti e delle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, al momento della registrazione dei contratti e sub-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, nel limite del possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.
Accordo-art. 10
Articolo 10 L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del programma nonche' degli impianti ed equipaggiamenti acquistati fino al termine della fase 3 per la sua esecuzione. Qualunque cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquistati e' decisa dal Consiglio direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
Accordo-art. 11
Articolo 11 1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo in cui essa incorra se la sua responsabilita' internazionale e' coinvolta a causa dell'esecuzione del programma. 2. Ogni risarcimento per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma e' accreditato nei bilanci annuali del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo 6.
Accordo-art. 12
Articolo 12 1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti o tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo, che non puo' essere regolata amichevolmente, e' sottoposta, a richiesta di una delle parti della controversia, ad un arbitro unico che e' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia ne' avere in questo Stato la sua residenza permanente. 2. Le parti all'Accordo che non sono parti della controversia hanno il diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro e' opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano essi preso parte o meno all'istanza.
Accordo-art. 13
Articolo 13 1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti dal 1° giugno 1973 fino al 21 settembre 1973. 2. Gli Stati divengono parti dell'accordo: sia mediante firma senza riserva di ratifica d'approvazione, sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato sotto riserva di ratifica o d'approvazione. 3. Il presente accordo entra in vigore quando e' stato firmato dall'Organizzazione e gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella che figura all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono divenuti parte dell'accordo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e cercare di ottenerne, appena possibile, la ratifica o l'approvazione e' considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione. 5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non abbia firmato l'accordo entro il 21 settembre 1973 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese. 6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo e' accreditato agli altri Partecipanti nel bilancio del programma pro-rata dei loro rispettivi contributi.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimita' su questa domanda in accordo con il Consiglio direttivo del programma che determina alla unanimita' le condizioni di adesione.
Accordo-art. 15
Articolo 15 L'Organizzazione da' notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, del completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade fin dalla ricezione di questa notifica.
Accordo-art. 16
Articolo 16 I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti due terzi almeno dei contributi al programma.
Accordo-art. 17
Articolo 17 1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 e del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro ha effetto dalla data di notifica sotto riserva delle disposizioni qui di seguito: a) Il Partecipante che si ritira e' tenuto a versare nella maniera convenuta l'importo dei suoi contributi ai sensi del bilancio annuale in corso o dei bilanci precedenti. b) Il Partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondente ai crediti d'investimento approvati e utilizzati ai sensi del bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti e relativi ad ogni fase del programma la cui esecuzione e' in corso. c) Il Partecipante che si ritira rimane membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti in a) e b) di cui sopra. Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi. 2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al Partecipante che si ritira puo' derivare dalla parte del programma a cui esso non contribuisce piu', a meno che non ne sia diversamente convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione s'applicano mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo 14 si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo s'applicano mutatis mutandis.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Gli allegati A e B al presente accordo ne sono parte integrante.
Accordo-art. 19
Articolo 19 1. Il presente accordo puo' essere rivisto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati al presente accordo possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Fin dall'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica francese lo fara' registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 21
Articolo 21 Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data d'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, d'approvazione, d'adesione e d'applicazione provvisoria dell'accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo, FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 12 aprile 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione. (Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
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