La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente: "L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera".