LEGGE 19 maggio 1975, n. 180
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971: a) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle societa' e delle persone giuridiche, con dichiarazione; b) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con dichiarazione.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli atti stessi.
LEONE MORO - RUMOR - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE DEL 29 FEBBRAIO 1968 SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETA' E PERSONE GIURIDICHE. Le alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Facendo riferimento alla dichiarazione comune n. 3 di cui al protocollo allegato alla convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tale fine quali plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei belgi: sig. Alfons VRANCKX, Ministro della giustizia; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: sig. Gerhard JAHN, Ministro federale della giustizia; Il Presidente della Repubblica francese: sig. Rene' PLEVEN, Guardasigilli, Ministro della giustizia; 11 Presidente della Repubblica italiana: sig. Erminio PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia; Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Eugene SCHAUS, Ministro della giustizia Vicepresidente del Governo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: sig. C.H.F. POLAK, Ministro della giustizia; I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche e della dichiarazione comune n. 1 di cui al protocollo allegato alla suddetta convenzione, firmati a Bruxelles il 29 febbraio 1968, nonche' sull'interpretazione del presente protocollo.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 2
Articolo 2 1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati. contraenti, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 3
Articolo 3 1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte e' chiamata a pronunciarsi in via pregiuaiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1. 2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sara' adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 4
Articolo 4 Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare. Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle comunita' europee, che il presente protocollo si applichera' al Suninam e alle Antille olandesi.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 5
Articolo 5 Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 6
Articolo 6 Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 7
Articolo 7 Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore del presente protocollo; c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, secondo comma.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 8
Articolo 8 Il presente protocollo e' concluso pera una durata illimitata.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 9
Articolo 9 Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunita' europee convoca una conferenza di revisione.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-art. 10
Articolo 10 Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le President de la Republique francaise, Rene' PLEVEN Per il Presidente della Repubblica italiana, Erminio PENNACCHINI Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugene SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968-Dichiarazione comune
DICHIARAZIONE COMUNE I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi. Al momento della firma del protocollo relativo alla interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche, Desiderosi di garantire un'applicazione quanto piu' possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo, Si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto protocollo in applicazione della convenzione del 29 febbraio 1968 e della dichiarazione comune n. I di cui al protocollo allegato a detta convenzione. IN FEDE Di CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Fur den Presidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le President de la Republique francaise, Rene' PLEVEN Per il Presidente della Repubblica italiana, Erminio PENNACCHINI Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugene SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. Le alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei belgi: sig. Alfons VRANCKX, Ministro della giustizia; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: sig. Gerhard JAHN, Ministro federale della giustizia; Il Presidente della Repubblica francese: sig. Rene' PLEVEN, Guardasigilli, Ministro della giustizia; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Erminio PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia; Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Eugene SCHAUS, Ministro della giustizia Vicepresidente del Governo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: sig. C.H.F. POLAK, Ministro della giustizia; I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e la esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta Convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonche' sulla interpretazione del presente protocollo.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 2
Articolo 2 Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione: 1) in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van cassatie, e le Conseil d'Etat - de Raad van State, nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshbfe des Bundes, in Francia: la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, in Italia: la Corte suprema di cassazione, nel Lussemburgo: la Cour superieure de justice siegeant comme Cour de cassation, nei Paesi Bassi: de Hoge Raad; 2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello; 3) nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 3
Articolo 3 1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, e' tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. Quando una questione del genere e' sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2) e 3), tale giurisdizione puo', alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 4
Articolo 4 1. L'autorita' competente di uno Stato contraente ha facolta' di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o piu decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1) e 2). Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passa te in giudicato. 2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione. 3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo I spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorita' designata da uno di detti Stati. 4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla commissione ed al Consiglio delle Comunita' europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. 5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta ne' la percezione ne' il rimborso di spese giudiziali.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 5
Articolo 5 1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte e' chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1. 2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sara' adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 6
Articolo 6 Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare. Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretariogenerale del Consiglio delle Comunita' europee, che il presente protocollo si applichera' al Surinam ed alle Antille olandesi.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 7
Articolo 7 Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 8
Articolo 8 Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 9
Articolo 9 Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovra' accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 10
Articolo 10 Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore del presente protocollo; c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3; d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6, secondo comma.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 11
Articolo 11 Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee i testi delle disposizioni legislative che implichino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1).
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 12
Articolo 12 Il presente protocollo e' concluso per una durata illimitata.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 13
Articolo 13 Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunita' europee convoca una conferenza di revisione.
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-art. 14
Articolo 14 Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Alfons VRANCKX Fur den Preisidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le President de la Republique francaise, Rene' PLEVEN Per il Presidente della Repubblica italiana, Erminio PENNACGHINI Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg, Eugene SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, C.H.F. POLAK
Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968-Dichiarazione comune
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