LEGGE 26 maggio 1975, n. 187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sostituito dal seguente: "Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1975 LEONE MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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