LEGGE 27 maggio 1975, n. 189

Type Legge
Publication 1975-05-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico I cantieri navali che hanno beneficiato di finanziamenti concessi ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1972, n. 734, possono beneficiare delle medesime agevolazioni creditizie per nuovi investimenti programmati sulla base dell'ammodernamento e del potenziamento del porto di Ancona di cui alla legge 10 novembre 1973, n. 737. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1975 LEONE MORO - GIOIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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