LEGGE 27 maggio 1975, n. 190
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario ad essa demandato con esclusione di quelle per il personale. A tal fine, è costituito un comitato di gestione composto da: a) il direttore della biblioteca, presidente; b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca; c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro; d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca, eletto dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per beni culturali e ambientali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo della biblioteca. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.