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LEGGE 31 maggio 1975, n. 191

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La ferma di leva è: per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto. Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.