La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La ferma di leva è: per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto. Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.