LEGGE 7 giugno 1975, n. 198
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate. Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito. Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.
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