LEGGE 31 maggio 1975, n. 204
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, è sostituito dal seguente: "L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure: Personale Personale fruente non fruente di aggiunta di aggiunta di famiglia di famiglia Maresciallo maggiore, mare- sciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispon- denti....................... 4.000 2.500 Brigadieri e vicebrigadieri.. 3.200 2.000 Appuntato, carabiniere e gra- di corrispondenti........... 2.500 1.600 Allievo carabiniere e gradi corrispondenti.............. - 600".
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