LEGGE 6 giugno 1975, n. 207
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le lettere c), d) ed e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti: "c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini; d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni; e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi".
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