La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue. È altresì concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di due annualità della pensione straordinaria.