La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati ai sensi della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, in misura inferiore alle aliquote massime previste dal terzo comma dell'articolo 7 della predetta legge può essere concesso un finanziamento agevolato integrativo fino a concorrenza delle aliquote predette.