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LEGGE 7 giugno 1975, n. 230

Current text a fecha 1975-07-08

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze di carattere creditizio, nonchè quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche agli imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni o per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per la riorganizzazione, ristrutturazione o conversione di aziende industriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura dell'articolo 3 della legge stessa. Le provvidenze medesime si applicano anche agli imprenditori che provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione, conversione o costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento dei loro stabilimenti, al fine di assorbire, in tutto od in parte, la manodopera non riassorbita da imprese che si siano trovate o si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.