LEGGE 7 giugno 1975, n. 259

Type Legge
Publication 1975-06-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle università, va inteso ed applicato come segue: a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle università e degli istituti universitari o di fondi di cui le università e gli istituti medesimi abbiano la disponibilità; b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle università a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.