DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. 260

Type DPR
Publication 1975-04-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300, con il quale viene istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige, con sede del consiglio dell'ordine in Trento, mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'ordine in Venezia, gia' comprendente il Trentino-Alto Adige, viene territorialmente limitata al Veneto; Visto l'art. 12 dello statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni; Visti gli articoli 4 e 7 dello statuto medesimo; Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" in data 14 settembre 1972 per la modifica degli articoli 4 e 7 dello statuto al fine di adeguare la ripartizione territoriale dell'istituto e la composizione dello stesso consiglio di amministrazione alle modifiche introdotte dal citato decreto 16 maggio 1972, n. 300, nonche' per includere un rappresentante del personale dell'Istituto nel consiglio di amministrazione medesimo; Ritenuto che le modifiche predette costituiscono un necessarie ed opportuno adeguamento dell'ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

LEONE MORO - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1975

Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 84

Allegato

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA". Art. 4, primo comma. - Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale e' diviso nelle seguenti 13 circoscrizioni territoriali: circoscrizione prima (Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza (Piemonte e Valle d'Aosta); quarta (Veneto); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana); settima (Liguria); ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna); tredicesima (Trentino-Alto Adige). Per ciascuna di tali circoscrizioni, l'istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario, in persona di un giornalista iscritto all'istituto. I giornalisti all'atto dell'iscrizione all'Istituto, sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la loro residenza e, successivamente, debbono certificare le eventuali variazioni della stessa. Art. 7. - Il consiglio di amministrazione e' composto dai seguenti membri: a) venti rappresentanti dei giornalisti iscritti all'Istituto designati mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione: circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno; tredicesima: uno; b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione, a norma del successivo art. 8 e seguenti; c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale piu' rappresentativa della categoria; d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, piu' rappresentativa della categoria; e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) un rappresentante del personale designato mediante elezione dal personale stesso tra i dipendenti dell'Istituto. L'indicazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le designazioni di cui alle lettere c), d), e) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri MORO Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale TOROS

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