DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1975, n. 275
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Uditi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, i cui pareri rispettivamente n. 21/73, emesso dalla I sezione nell'adunanza del 5 novembre 1973, e n. 18/74 emesso nella adunanza generale del 23 dicembre 1974, formano parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
Considerato che, in ordine alla determinazione dei programmi di esame ed alla composizione delle commissioni esaminatrici, debba seguirsi il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
I concorsi per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono banditi con decreto del Presidente della Corte, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti da conferire; b) i requisiti prescritti per l'ammissione; c) i documenti che devono essere prodotti, nonche' i termini di presentazione; d) ogni altra statuizione o notizia ritenuta utile dall'amministrazione. Il decreto deve, inoltre, indicare: per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva: 1) il programma d'esame; 2) il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche; per la carriera ausiliaria: 1) le particolari categorie di titoli da valutare; 2) la data e la sede dell'effettuazione della prova di idoneita' tecnica, ove prevista.
Art. 2
((Per accedere alle singole carriere amministrative e' prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: alla carriera direttiva: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio; alla carriera di concetto: diploma di maturita' classica o scientifica, di maturita' magistrale o tecnica, di maturita' professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione dei titoli equipollenti; alla carriera esecutiva: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; alla carriera ausiliaria: licenza elementare)).
Art. 3
I concorsi per passaggi di carriera, di cui agli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono banditi con decreto del Presidente della Corte, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti da conferire; b) i requisiti prescritti per l'ammissione; c) il programma d'esame; d) il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche; e) ogni altra statuizione o notizia ritenuta utile dall'amministrazione.
Art. 4
Le domande di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, rivolte al Presidente della Corte, devono essere presentate o spedite al Segretariato generale della Corte stessa nei termini indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e contenere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso. Per l'autenticazione delle firme, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente della Corte, da comunicarsi nei modi di legge.
Art. 5
Il numero e il tipo delle prove di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonche' per quelli di passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva, dalla carriera esecutiva a quella di concetto e dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, sono determinati dagli articoli 3, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza.
Art. 6
Le commissioni esaminatrici da nominarsi, per ogni concorso, con decreto del Presidente della Corte, sono cosi' composte: a) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera direttiva, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui due primi referendari o referendari della Corte dei conti, un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione ed un docente universitario di materia oggetto di prova di esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti; b) ((per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali e' valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti)); c) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera esecutiva, da un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui tre impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sara' svolta la prova stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale; d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria, da cinque impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti, dei quali uno, con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione, con funzioni di presidente, e gli altri quattro, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale. La commissione stessa sara' integrata, per gli esami di idoneita' tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato di carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione, e costituito da due impiegati di carriera direttiva e da un segretario scelto tra gli impiegati di carriera direttiva o di concetto. Gli impiegati nominati presidenti, membri e segretari dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.
Art. 7
Per ognuna delle prove scritte, se gli esami hanno luogo in un'unica sede, la commissione esaminatrice formula, nei locali adiacenti a quelli d'esame, tre temi; se gli esami hanno luogo in piu' sedi, la commissione esaminatrice formula un solo tema. I temi, scritti su separati fogli, sono chiusi ciascuno in una busta; le buste, sigillate con timbro di ufficio, debbono recare esteriormente, sui lembi di chiusura, le firme dei membri della commissione esaminatrice e del segretario. Dette buste sono conservate dal presidente della commissione e dai capi degli uffici periferici, se le prove si svolgono in piu' sedi. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. Tutti i pieghi debbono essere allegati al verbale degli esami.
Art. 8
Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare gli elaborati alla commissione, anche se non completati. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice. Non e' permesso neppure tenere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, ne' carta da scrivere, dovendo gli elaborati, a pena di nullita', essere svolti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. I concorrenti possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, o che comunque copi o abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.
Art. 9
null
Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui, da uno almeno degli altri membri della commissione o del comitato di vigilanza e dal segretario. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere alla valutazione degli elaborati di ciascuna prova d'esame. Le buste contenenti le generalita' dei candidati debbono essere aperte dopo che tutti i temi siano stati esaminati e giudicati. Quando gli esami scritti abbiano luogo in piu' sedi, i lavori vengono spediti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, per tramite del capo dell'ufficio periferico.
Art. 10
Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli elaborati, e' redatto giornalmente processo verbale, che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. I comitati di vigilanza debbono del pari redigere giornalmente processo verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 9.
Art. 11
Le votazioni per ciascuna prova scritta, sia per i concorsi di ammissione in carriera che per quelli di passaggio, sono espressi in decimi. Sono ammessi al colloquio o alla prova pratica, ove prevista prima del colloquio stesso, soltanto i concorrenti i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, purche' in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi. Le prove pratiche e il colloquio non si intendono superate se il candidato non vi ottenga la votazione di almeno sei decimi. La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della votazione della prova pratica e della votazione del colloquio, costituisce il punteggio complessivo in base al quale e' formata la graduatoria generale di merito, nonche' quelle dei vincitori e degli idonei. Per i concorsi di accesso alla carriera ausiliaria, la graduatoria risulta determinata dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli espresso in decimi e dalla somma di questo con la valutazione riportata nella prova di idoneita' tecnica, allorche' prevista. L'idoneita' si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi, necessario anche per l'ammissione alla prova di idoneita' tecnica, ove prevista. Quest'ultima non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi. Nei concorsi di passaggio di carriera la preferenza, a parita' di merito, e' determinata a norma dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 12
Le particolari categorie di titoli da valutare per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria sono le seguenti: Servizi: a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva; b) servizi comunque prestati presso enti pubblici; c) servizi comunque prestati presso privati; Titoli di cultura: d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto; f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto; g) idoneita' in concorsi statali per esami; h) diploma di dattilografia; Specializzazioni e qualificazioni: i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonche' documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva; l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli. Per i candidati che concorrono per i posti di addetto al servizio degli automezzi potra' essere valutata soltanto la patente di guida di tipo superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso; m) ogni altro titolo attestante particolari capacita' o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovra' attendere. Tutti i titoli di cui sopra dovranno essere comprovati da idonea documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche.
Art. 13
La commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al Presidente della Corte. Questi riconosciuta la regolarita' del procedimento seguito, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda che trattasi di concorsi di ammissione o di passaggio di carriera, la graduatoria generale di merito, nonche' quelle dei vincitori e degli idonei con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. Nel termine di dieci giorni da detta pubblicazione e' ammesso, per le sole questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.
Art. 14
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.