LEGGE 21 giugno 1975, n. 287
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Norma introduttiva
La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.
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