DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975, n. 288
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 38. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo". Nel secondo comma le parole "un anno", "due mesi", "dodici mesi" e "sessantesimo" sono sostituite rispettivamente con le parole "due anni", "tre mesi", "ventiquattro mesi" e "novantesimo". Nel terzo comma le parole "un anno" sono sostituite con le parole "due anni". I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini relativi alla dilazione per il versamento allo erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60". Art. 62. - Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli".
Art. 2
Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1973. I contribuenti che dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, hanno versato l'imposta sul valore aggiunto per cessioni di beni e prestazioni servizi non imponibili in virtu' della disposizione di cui ai precedenti comma hanno diritto alla detrazione o al rimborso del relativo importo a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se nei loro confronti e' fatta richiesta di restituzione da coloro che hanno corrisposto l'imposta stessa in via di rivalsa.
Art. 3
Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo.
Art. 4
I contribuenti che nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1975 non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
LEONE MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 105
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